fallimento

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  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2018
pierogovernai pubblicato 06 febbraio 2018

Vorrei partecipare all'acquisto di un immobile messo in vendita direttamente dal curatore fallimentare. Come funzionano questo tipo di vendite?  Vedo che esiste un prezzo base e si può offrire fino al 75% del prezzo base. Mi hanno detto che è possibile anche dopo asta deserta presentare offerta di acquisto ma non so se il prezzo minimo da offrire è come da apertura d'asta base con possibilità del 75%. E' possibile?

Il fallito erana una società srl penso quindi si dovrà pagare l'IVA sull'acquisto ma l'IVA è al 22 o al 10%? E si paga sul prezzo base, o sul prezzo di aggiudicazione ( trasferimento)? Per quanto riguarda tutte le altre spese:registrazione cancellazione onorari ecc  come vengono calcolate? Grazie

 

  

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2018

A nostro avviso la disciplina dell’offerta minima, introdotta in seno alle vendite esecutive dal d.l. n. 83/2015, è strettamente connessa all’istituto dell’assegnazione, che tradizionalmente non torva applicazione in seno alle vendite fallimentari (se non, riteniamo, in particolarissime ipotesi), con la conseguenza in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare al prezzo base non può accompagnarsi la offerta minima. Riteniamo che dunque non si possa formulare una offerta di acquisto per un importo inferiore al prezzo base, a meno che ciò non sia espressamente previsto nell’avviso di vendita.

Quanto alla possibilità che vengano depositate offerte di acquisto dopo lo svolgimento della vendita, riteniamo che la risposta vari a seconda del tipo di procedimento di vendita che il curatore, in base alle previsioni contenute nel programma di liquidazione (predisposto dal curatore, approvato dal comitato dei creditori e trasmesso dal Giudice dell’esecuzione che autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi ai sensi dell’art. 104 ter l.fall.).

Invero, il programma di liquidazione potrebbe prevedere che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile. Si tratta di una novità introdotta nel sistema fallimentare dal d.lgs n. 5/2006 il quale ha “deformalizzato” le vendite fallimentari, liberandole dall’obbligo di osservanza delle norme del codice di procedura civile (obbligo che prima della riforma costituiva un paradigma delle vendite fallimentari), imponendo comunque che siano osservati tre parametri di fondo:

l’adozione di procedure competitive;

il valore di stima come base di partenza della vendita;

la garanzia di massima informazione e partecipazione degli interessati per il tramite di adeguate forme di pubblicità.

La procedura competitiva è quella nella quale l’aggiudicatario viene selezionato attraverso una “competizione”, appunto, tra gli offerenti, competizione che taluna dottrina ritiene doversi svolgere attraverso una vera e propria “gara”, tendente al conseguimento del più alto prezzo possibile.

In questo caso offerte di acquisto presentate dopo la vendita potrebbero essere valutate dal curatore.

Diverso è il caso in cui il programma di liquidazione abbia previsto che “le vendite … vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

In questo caso una offerta di acquisto presentata fuori termine non verrà tenuta in considerazione.

Quanto alle ulteriori domande, il fatto che il fallito fosse soggetto passivo IVA non determina automaticamente l’assoggettabilità ad iva del decreto di trasferimento.

L’ultima domanda è davvero troppo generica, sicchè ad essa non è possibile fornire alcuna risposta.

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