Espropriazione immobiliare di immobile proveniente da donazione

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savyfo pubblicato 04 marzo 2018

Buongiorno

1) un immobile  oggetto di esecuzione immobiliare pervenuto  all'esecutato/debitore da una donazione, potrà circolare liberamente dopo aggiudicazione/decreto di trasferimento ?

2) quali pregiudizi e quali eventuali richieste economiche  potrebbero impattare sul  proprietario di un immobile pervenuto a seguito di decreto di trasferimento da un esecutato che a Sua volta ha ricevuto l'immobile con un atto di donazione ?

Grazie 

 

 

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savyfo pubblicato 06 marzo 2018

Buongiorno Astalegale

mi scuso se mi permetto riproporre il quesito rimasto senza ripsosta, ma dovremmo depositare eventuale offerta entro giovedì 8 marzo 2018, spero in un Vs. cortese risposta nel breve

Buon lavoro 

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2018

 Per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 563 c.p.c., a mente del quale se i donatari contro i quali è stata esperita l’azione di riduzione di cui all’art. 559 c.c. hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario che ha agito con l’azione di riduzione, se rimane insoddisfatto dopo l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili donati (salvi gli effetti del possesso di buona fede con riferimento ai beni mobili).

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

La norma specifica che questo termine è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c. la domanda di riduzione di cui si è appena detto deve essere trascritta, e se è trascritta dopo 10 anni dalla morte del donante non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Ed allora, per rispondere alla domanda formulata, al fine di verificare i possibili rischi connessi all’acquisto di un bene pervenuto al debitore esecutato in forza di una donazione occorre verificare:

se il donante è deceduto o meno;

se sono trascorsi i termini di cui abbiamo detto;

se sono state trascritte o meno domande di riduzione della donazione;

se gli eredi legittimi hanno o meno rinunciato all’eredità.

savyfo pubblicato 07 marzo 2018

Buongiorno Astalegale

grazie mille, approfondiamo nel più breve tempo possibile e proviamo a rispondere alle domande su esposte, grazie

 

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2018

GRAZIE A LEI

savyfo pubblicato 08 marzo 2018

Buonasera

ecco le poche informazioni che siamo riusciti a raccogliere:

1) atto di donazione trascritto nel 2006,

2) non abbiamo certezze circa l'eventuale decesso del donante,

3) dalle visure a ns. mani aggiornate al dicembre 2017 non vi sono trascrizioni  per la riduzione della donazione

4) il delegato alla vendita che nulla ha scritto in merito, ma ha fornito solo informazioni telefoniche  approsimitave e sbrigative,  ha affermato che il debito dell'esecutato è molto importante e quindi ritiene improbabile che terzi reclamino dei diritti sull'immobile- ma non comprendiamo con quale logica possa fare tali affermazioni 

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2018

Gli elementi forniti introducono qualche margine di incertezza. Infatti, non essendo ancora decorso in ventennio dalla donazione, se (entro il termine di venti anni decorrenti dalla donazione) l’erede legittimo la cui quota di riserva sia stata lesa, agisse vittoriosamente con un’azione di riduzione, ed escutesse senza successo il patrimonio del donatario (oggi esecutato) potrebbe agire contro l’aggiudicatario (ripetiamo che questa azione deve essere intrapresa entro il ventennio).

Sul punto dobbiamo tuttavia osservare che sebbene un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 dicembre 1968, n. 3896) abbia affermato che nel caso in cui il bene donato sia stato pignorato i coeredi legittimari potrebbero chiedere la riduzione della liberalità e la reintegrazione della quota di riserva col mezzo dell'opposizione di terzo all'esecuzione, facendola valere nei confronti creditore procedente, e quindi anche nei confronti dell’aggiudicatario, altra dottrina afferma che l’art. 563 c.c. circoscriverebbe la esperibilità del rimedio della riduzione  nei soli confronti di coloro ai quali il bene sia stato alienato dal donatario, e tale non sarebbe l’aggiudicatario, il quale diviene proprietario del bene in forza di un trasferimento coattivo dell’immobile, e non negoziale.

Precisiamo, infine, a proposito del coordinamento tra il termine ventennale dalla trascrizione della donazione e la clausola che fa salvo l'art. 2652, n. 8, c.c. che, a nostro avviso, se la successione si apre dopo oltre venti anni dalla trascrizione della donazione, il rimedio sarà definitivamente precluso; viceversa se la successione si apre prima, e fermo restando il limite dei venti anni, la domanda di riduzione deve essere comunque trascritta nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

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