errore nell'avviso di vendita

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  • Ultimo messaggio 08 settembre 2017
fabiorazzolini pubblicato 06 settembre 2017

Buongiorno, chiederei gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:

- sull'avviso di vendita redatto ai sensi art. 490 cpc l'immobile è stato indicato ubicato al "primo piano" ma, nella realtà (così come nella perizia di stima), risulta dislocato/indicato interamente al piano terreno (al primo piano c'è un diverso appartamento peraltro questo venduto ordinariamente nel passato quindi, non facente parte dei lotti in vendita con la procedura esecutiva in questione);

- Ebbene, nel redarre l'offerta di acquisto come mi dovrei comportare rispetto all'identificazione dello stesso immobile?

- Inoltre, sarebbe possibile chiedere/ottenere (entro 5 gg dall'eventuale aggiudicazione da parte mia o di eventuale altro offerente/aggiudicatario), la nullità della vendita per effetto di tale vizio afferente la pubblicità obbligatoria?

- In sede di apertura delle offerte potrei chiedere al professionista delegato di subordinare la convalida delle eventuali altre offerte ricevute, rispetto a tale Lotto "viziato", alla verifica della sua precisa identificazione allinterno di ciascuna offerta? E se quest'ultima facesse genericamente riferimento al "Lotto xy di cui all'Avviso di vendita del...." ne potrei impugnare la sua efficacia qualora il delegato la ritenesse lo stesso valida e la stessa risultasse poi aggiudicataria?

Grazie anticipate

Fabio

  

 

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2017

A nostro avviso l’errore contenuto (ci pare di capire) nell’avviso di vendita è inidoneo a inficiarla. Invero, i plurimi elementi di identificazione di un cespite consentono di individuarlo anche a prescindere dal riferimento al piano in cui è collocato.

Peraltro, poiché l’avviso di vendita riporta (o, meglio, deve riportare) i dati identificativi del bene così come risultanti dalla perizia, e poiché la perizia costituisce oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 490 c.p.c. (e quindi è conosciuta e conoscibile), è evidente che si tratta di errore facilmente riconoscibile.

Si consideri ancora che ove nell’offerta venga indicato semplicemente il lotto posto in vendita il problema sarebbe risolto a monte.

Insomma, vige nel nostro ordinamento un principio di conservazione degli atti i quali vanno mantenuti fermi quante volte l’errore da cui gli stessi risultano affetti consente comunque all’atto di raggiungere il suo scopo.

In applicazione di questo principio gli errori contenuti nell’offerta di acquisto non la inficiano tutte le volte in cui essi consentono comunque di identificare: il soggetto offerente, il bene che si chiede di acquistare, il prezzo offerto.

 

Questo principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, soprattutto con riferimento all’atto di pignoramento, affermandosi che “L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014).

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