Non crediamo che nell’ipotesi prospettata vi possano essere gli estremi per formulare una pretesa risarcitoria nei confronti del professionista delegato, per lo meno non nei termini della richiesta della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.
Invero, il maggiore esborso è, come detto nella domanda, frutto di una autonoma determinazione volitiva dell’offerente, che avrebbe anche potuto astenersi dal formularla; come tale, anche a nostro avviso spezza il nesso causale tra il danno evento (la violazione delle regole procedurali commessa dal delegato) ed il danno conseguenza (il pregiudizio patrimoniale sofferto).
Profili di responsabilità potrebbero essere individuati con riferimento alla lesione, a norma dell’art. 1337 c.c., dell’interesse (negativo) dell’offerente a non essere coinvolto in un procedimento inutile. In questo caso il danno risarcibile è rappresentato dalle spese sostenute e dalla perdita di più favorevoli occasioni contrattuali.
Va infatti osservato che esiste un principio di tutela dell’affidamento dei terzi circa la legittimità degli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario. In termini simili si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).
Si tratta comunque di una materia scivolosa, rispetto alla quale non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza.
Peraltro, è dubbio che la lesione di un'aspettativa illegittima possa costituire oggetto di danno risarcibile. Sul punto si veda quanto affermato Cass. 9 febbraio 2016, n. 2511, secondo la quale “la necessaria legalità del subprocedimento di vendita e di formazione del giusto prezzo (su cui, per tutte, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18451) esclude che possa qualificarsi ingiusta la diminuzione patrimoniale consistente nell'adeguamento dell'esborso, dovuto a quel titolo, al corretto sviluppo di quel subprocedimento alla stregua dei presupposti di legittimità riscontrati in un primo tempo violati. A tale conclusione si giunge correttamente sulla base del seguente principio di diritto: non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l'aggiudicazione all'esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia della riconduzione a legittimità dell'esborso dovuto per l'aggiudicazione e perché non ha l'aggiudicataria diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo".