Dubbi riguardo i termini nell'avviso di asta (termine 120 gg, 1/4 del prezzo base, spese post asta)

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marco_v pubblicato 19 aprile 2018

Buonasera,

 

nell'avviso di asta sono riportate queste 3 diciture. Mi aiutate a capirne di più?

 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 aprile 2018 gli offerenti dovranno depositare, in busta chiusa, presso la sede del ecc... ecc.. 

1) l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo)

- Non capisco i termini dei 120 giorni in bollo

 

l'immobile verrà venduto libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; tutte le spesa relative al trasferimento dell'immobile e quelle relative alla cancellazione delle formalità e di ogni altro vincolo cancellabile, nonchè i compensi relativi all'esecuzione per quanto previsto dal'art 591 bis, oltre IVA se dovuta, sono a carico dell'agiudicatario.

- Sono calcolabili le spese aggiuntive dovute, a seguito dell'aggiudicazione dell'asta?

 

 L'offerta di acquisto non sarà efficace se perverrà oltre il termine sopra stabilito o se sarà inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presterà cauzione nella misura sopra indicata o se non conterrà tutte le indicazione di cui ai comma predetti.

- è valida una offerta, presentata in busta chiusa con un importo inferiore di massimo 1/4 del prezzo base di quella seduta d'asta?

 

Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

Rispondiamo separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Quanto alla prima, l’avviso di vendita prevede che la domanda presentata sarà da considerarsi irrevocabile per un periodo di 120 giorni, Aggiunge, che la domanda deve essere in regola con il bollo.

Precisiamo sul punto che la irrevocabilità dell’offerta per un periodo di 120 giorni è espressamente prevista dal terzo comma dell’art. 571 c.p.c., per cui sul punto l’avviso di vendita nulla aggiunge e nulla toglie a quanto già previsto dal codice.

In ordine al bollo, osserviamo che se anche non dovesse essere apposto il bollo, l’offerta non sarà considerata invalida. Invero, si tratta di un requisito che non è previsto a pena di nullità, non è coessenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto. Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del quale l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).

A proposito della seconda domanda, osserviamo che si tratta di una risposta non facile, dipendendo da molte variabili.

In primis va considerato il compenso a carico dell’aggiudicatario.

Esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”. Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

Vanno poi considerate le imposte (registro, ipotecaria e catastale), oltre all’IVA (se dovuta).

A questo proposito occorre preliminarmente sapere se si tratta di un trasferimento soggetto ad iva o meno, e poi sarà necessario verificare se ricorrono i presupposti per l’applicazione di eventuali benefici (ad esempio per la prima casa).

Infine, quanto ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, occorre sapere di quali tipo di ipoteche si tratta per fornire una risposta precisa.

A proposito della terza domanda, rispondiamo che in forza dell’art. 571 c.p.c., è valida anche l’offerta presentata per un importo pari al prezzo base ridotto di ¼.

marco_v pubblicato 21 aprile 2018

 innanzitutto grazie per la risposta esaustiva:

- per quanto riguarda la domanda di offerta da presentare con bollo, esistono dei modelli universali o basta che inseriamo i nostri dati e copia documento? il bollo di quanto deve essere?

 

- in merito ai costi seguenti l'aggiudicazione risultano diverse ipoteche ed un pignoramento comunque l'importo di vendita sarebbe sotto le 50.000 euro

a questo link c'è l'asta che sto seguendo https://www.astegiudiziarie.it/vendita-asta-terreno-osimo-via-ancona-1495210

2 lotti: il lotto A che dovrebbe essere la casa e quello che interessa a me è il lotto B il terreno

inexecutivis pubblicato 24 aprile 2018

Le informazioni ricevute ci consentono maggiore precisione, con riferimento alle imposte dovute.

In primo luogo andrà considerata l’imposta d iregistro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro di cui al DPR 26.4.1986, n. 131, l’imposta di registro dovuta per i trasferimenti di terreni agricoli è pari al 15% se l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze è effettuato da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Per i terreni aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola, l’aliquota è del 9%.

Se si tratta di terreni edificabili ceduti da imprese, si applicherà l’IVA, con aliquota del 22%.

La base imponibile è determinata dal prezzo di aggiudicazione.

Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina del prezzo valore (che consente di determinare la base imponibile dell’imposta di registro ponendo a base del calcolo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti) si applica alle sole cessioni effettuato nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

L’unico caso in cui la disciplina del prezzo valore si applica anche ai terreni è quello in cui esso costituisca pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo. In tale ipotesi si potrà applicare siffatto criterio di determinazione della base imponibile, qualora il terreno sia ceduto contestualmente alla casa di abitazione. La precisazione si deve alla risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle Entrate, la quale si è pronunciata in risposta ad una istanza di interpello in cui si chiedevano lumi relativi alla stipula di un atto riguardante la cessione di un compendio costituito da fabbricati e terreni.

In quella occasione l’Agenzia ha precisato che la normativa non pone vincoli restrittivi in ordine alla tipologia o al numero delle pertinenze, a condizione che nell’atto di compravendita sia evidenziato il vincolo di strumentalità tra fabbricato e terreno.

 

Quanto ai costi di cancellazione delle ipoteche, va operata questa distinzione.

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 15 della tariffa allegata al d.P.R. 347/1990);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassai ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347).

marco_v pubblicato 25 aprile 2018

Davvero grazie per la risposta così precisa e completa...

 

facendo un conto il totale a seguito di aggiudicazione asta, supponendo di 3000 € le spese sarebbero queste?

Imposta di registro 15%      450€ (non essendo io un coltivatore diretto)

Cancellazione ipoteche         35€

Imposta bollo                        59€

Imposta Ipotecaria 0.50%     15€

Cancellazione pignoramenti   200€ (imposta ipotecaria)

                                                59€ imposta bollo

                                                35€ tassa ipotecaria

 

Totale 853€

Sarebbe corretto questo conto se mi aggiudico il terreno a 300 euro?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2018

Tenga conto che l'imposta di registro proporzionale non può essere inferiore ad €. 1.000,00 a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23.

Precisiamo, inoltre, che le spese di cancellazione sono una per ogni formalità da cancellare.

marco_v pubblicato 27 aprile 2018

Quindi il conto giusto sarebbe cosi?

Imposta di registro             1000€

 

1 X IPOTECA VOLONTARIA: (35+59+15) : 109 €

8 X IPOTECA GIUDIZIALE Grava sulla quota di ½ del lotto in oggetto: 109 € X 8=  872 €

1 X IPOTECA LEGALE: (35+59+15) : 109 €

1 PIGNORAMENTO Grava sulla quota di ½ del lotto in oggetto:  200€ + 59€ + 35€ = 294 €

 

Totale 2384 €

 

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2018

Abbiamo precisato che l'imposta ipotecaria si calcola in misura fissa solo per le ipoteche volontarie. Per le altre la base imponibile è pari alla minor somma tra il credito garantito ed il prezzo di aggiudicazione.

marco_v pubblicato 27 aprile 2018

Scusa ma è parecchio complessa la materia per uno a completo digiuono in materia economica giudiziaria.

quindi il calcolo potrebbe essere questo, visto che il bene ha una ipoteca volontaria:

Imposta di registro 15%      450€ (non essendo io un coltivatore diretto)

1 X IPOTECA VOLONTARIA: (35+59+1000) : 1094 €

 

8 X IPOTECA GIUDIZIALE Grava sulla quota di ½ del lotto in oggetto: 109 € X 8=  872 €

 

1 X IPOTECA LEGALE: (35+59+15) : 109 €

 

1 PIGNORAMENTO Grava sulla quota di ½ del lotto in oggetto:  200€ + 59€ + 35€ = 294 €

 

 

 

Totale 2819 €

inexecutivis pubblicato 29 aprile 2018

Allora, ll'imposta di registro non potrà essere inferiore a 1.000 euro.

Questo limite minimo non vale per la cancellazione delle ipoteche.

quindi:

imposta di registro €. 1000

ipoteca volontaria 109

altre ipoteche €. 35 (bollo) + €. 59 (tassa ipotecaria)+ 0,5% della minor somma tra credito garantito e prezzo di aggiudicazione.

marco_v pubblicato 29 aprile 2018

Come sempre grazie...

questo importo cosa sarebbe? minor somma tra credito garantito e prezzo di aggiudicazione?

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2018

esatto. 

Grazie a lei

marco_v pubblicato 02 maggio 2018

cosa si intende per credito garantito?

per ad es i pignoramenti che gravano sulla quota di ½ del lotto in oggetto le imposte e le tasse sono piene o a metà?

grazie

inexecutivis pubblicato 06 maggio 2018

per credito garantito si intende il credito a garanzia del quale è stata concessa l'ipoteca sull'immobile. esso risulta dalla nota di iscrizione ipotecaria.

l'importo dei costi di cancellazione è il medesimo sia che il pignoramento riguardi l'intero, sia che si riferisca alla sola quota.

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