inexecutivis
pubblicato
25 giugno 2017
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
A proposito della prima osserviamo quanto segue.
A nostro avviso la possibilità prospettata non è percorribile. Al fine di argomentare il nostro convincimento dobbiamo premettere alcuni dati normativi di fondo.
Ai sensi dell’art. 588 c.p.c. “Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”.
L’art. 571 dispone a sua volta che “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588”. Regola analoga è contenuta nel successivo art. 573, il quale prevede che se all’esito della gara (o in assenza di essa) il più alto prezzo raggiunto è inferiore al prezzo base e sono state presentate istanza di assegnazione, il Giudice assegna.
Dal combinato disposto delle previsioni codicistiche di cui abbiamo appena dato conto è possibile ricavare la regula iuris per cui il creditore che deposita un’istanza di assegnazione ha il diritto di vedersi assegnato il bene; di contro, l’offerente che intenda porsi al riparo da questa eventualità deve formulare offerta di acquisto per un importo almeno pari al prezzo base.
A proposito della informazione relativa al numero di volte in cui la vendita è andata deserta, essa è acquisibile mediante analisi del fascicolo dell’esecuzione, anche se indirettamente il dato può essere ricavato dalla differenza tra valore di stima e prezzo base dell’ultimo tentativo di vendita, tenuto conto del fatto che ad ogni nuovo esperimento il prezzo viene ribassato nella misura massima di ¼.
Infine, a proposito dell’ultimo quesito, osserviamo che il fatto di aver dichiarato, in sede di presentazione dell’offerta di acquisto, che il saldo prezzo sarebbe stato versato tramite erogazione di finanziamento ai sensi dell’art. 585 c.p.c., non è vincolante per l’offerente. Aggiungiamo anzi, a questo proposito, che l’offerente non è neppure vincolato a rendere siffatta dichiarazione in sede di presentazione della offerta, potendo farlo anche successivamente all’aggiudicazione.