Domanda giudiziale

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2019
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gloria1 pubblicato 14 aprile 2019

Salve , mi rivolgo a Voi per un chiarimento riguardante due casi pressoché simili le cui risposte sembrano in contraddizione.Entrambi i casi presentavano la seguente situazione in ordine cronologico di trascrizione: ipoteca da parte Istituto di credito a

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gloria1 pubblicato 14 aprile 2019

-atto di compravendita con cui A vende a B - domanda giudiziale di revoca da parte di C per un credito nei confronti di A - pignoramento da parte della banca eseguito in danno del venditore A. 3 settimane fa la Vs risposta (categoria decreto di trasferimento - Domanda giudiziale di revoca a nome ivanvommaro) " La posizione dell'aggiudicatario non verrà pregiudicata né la domanda di revocazione inciderà sulla futura vendibilita' del bene. In situazione pressoché simile(data 16/5/17) titolo : custodia e domanda giudiziale a nome gloria1) alla domanda " quale problema comporta , in termini pratici,la trascrizione di domanda giudiziale di revoca (già a sentenza passata in giudicato) non opponibile all'aggiudicatario su immobili ormai di proprietà dell'aggiudicatario stesso ? La Vs . risposta : " l'inopponobilita' della domanda , se ottiene sentenza comporta che chi ha trascritto la domanda potrà pignorare il bene in capo all'aggiudicatario come se non fosse mai stato venduto dal debitore esecutato". Inoltre come può non incidere sulla futura vendibilita' del bene se l"aggiudicatario non ottiene la cancellazione con l'assenso della parte interessata considerato la cancellazione attraverso sentenza passata in giudicato comporta tempi assai lunghi? Chi acquista un bene gravato da domanda giudiziale ? Grazie.

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2019

Rispondiamo volentieri alle richieste di precisazioni osservando che le stesse non sono in contraddizione in ragione del fatto che nella nostra ultima risposta l’affermazione della intangibilità dell’acquisto del bene in capo all’aggiudicatario era motivata dal fatto che il creditore era titolare di ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Le domande di revocazione sono suscettibili di trascrizione ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”, aggiungendo che la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Orbene, poiché l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di far vendere il bene come libero, è chiaro che se il creditore iscrive ipoteca prima che altri trascriva la domanda di revoca, l’esecuzione iniziata dal creditore ipotecario (o nella quale questi è intervenuto) non soffrirà gli effetti prenotativi della domanda giudiziale.

gloria1 pubblicato 18 aprile 2019

OK sta bene.Io però chiedo: nel momento in cui l'aggiudicatario diviene legittimo proprietario del bene (se ho ben capito non posso far valere la domanda giudiziale contro di lui) come po' ottenere la cancellazione se io nego l'assenso?Deve ricorrere ad una sentenza?Grazie

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2019

Le domande giudiziali non vengono cancellate.

Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c.

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

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