Diritto di usufrutto

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  • Ultimo messaggio 21 dicembre 2016
showbaby pubblicato 19 dicembre 2016

Asta di immobile con vendita di diritto di usufrutto.

Ho letto alcune spiegazioni su questo argomento ma ho capito molto poco. Faccio delle domande semplici e vorrei delle spiegazioni semplici: Chi acquisisce questo diritto deve abitare personalmente l'immobile o può affittare ?

Paga tasse IRPEF IMU e Tasi + le manutenzioni ordinarie dell'immobile mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico del proprietario? Con l'assegnazione di questo diritto si diventa proprietario dell'immobile alla morte del proprietario o si acquista solo il diritto di abitare fino alla morte del proprietario poi passa tutto solo agli eredi legittimi? Se il proprietario cede il diritto ma ci sono degli eredi possono impugnare questo diritto o il passaggio finale se è di diritto? Perchè solo diritto di usufrutto e non vendita totale dell'immobile quando c'è un debito non saldato alle banche per prestito-muotuo o altro? Chi entra nel pignoramento come debitore può impugnare il diritto di usufrutto o altro successivo? I debiti per IMU IRPEF spese condominiali non pagate ricadono completamente su chi si aggiudica il diritto di usufrutto?

Comunque la parte più importante delle domande è: Alla morte del cedente del diritto di usufrutto chi si aggiudica questo diritto diventa in automatico proprietario dell'immobile e come si procede per le pratiche ?

La stranezza è che l'esecutato ha due immobili uno viene piazzato all'asta per intero e l'altro solo come diritto di usufrutto perchè . Gli aventi diritto (banche ) sono le stesse . Gli immobili non sono abitati dall'esecutato . Come mai i debitori non prendono i due immobili per intero?

Grazie

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2016

Rispondiamo alla sua domanda partendo dall’ultima, che è certamente la più importante, come da lei stesso sottolineato.

Ai sensi dell’art. 979, comma primo, l  c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

Dunque, se è posto in vendita il diritto di usufrutto, alla morte dell’usufruttuario il diritto di usufrutto si estinguerà.

Quanto alla “stranezza” di cui lei parla nella domanda, osserviamo che, evidentemente, di un immobile il debitore è proprietario, mentre per l’altro è solo usufruttuario, per cui non può che porsi in vendita l’usufrutto.

Con riferimento alle altre domande osserviamo che: le imposte gravano normalmente sull’usufruttuario; l’usufruttuario non ha l’obbligo di abitare l’immobile ma  può cedere ad altri il suo diritto, a meno che la cessione non sia vietata nell’atto costitutivo del diritto di usufrutto.

 

Per quanto riguarda, in particolare, le locazioni, osserviamo che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

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