Diritto di abitazione

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  • Ultimo messaggio 17 dicembre 2018
raffyca pubblicato 14 dicembre 2018

Buongiorno , vorrei presentare un offerta per un abitazione che però , dalla perizia , è occupata da figli e madre la quale ha diritto di abitazione ( post legge 80 ). Se acquistassi , chi pagherebbe l'eventuale debito con l'amministratore o comunque un futuro debito ? Chi pagherebbe l'imu o eventualmente tutte le tasse relative all'immobile? Chi pagherebbe un eventuale ristrutturazione o problematiche del condominio ? Grazie.

inexecutivis pubblicato 17 dicembre 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che la ripartizione delle spese varia in forza del titolo

giustificativo delle medesime.

Con riferimento alle obbligazioni condominiali, la relativa disciplina va ricercata nell’art. 67, commi 6, 7 e 8 delle disp. att c.c., le quali, sebbene dettate per disciplinare i rapporti condominiali del nudo proprietario e dell’usufruttuario, valgono anche per il titolare del diritto di abitazione in forza della previsione di cui all’art. 1026, che estende al diritto di abitazione le disposizioni relative all’usufrutto.

Orbene: in forza del comma 8 della citata disposizione usufruttuario e proprietario sono obbligati in solido nei confronti del condominio per i contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

Con riferimento ai rapporti interni, invece, riteniamo che occorra distinguere tra le spese di manutenzione ordinaria o che attengono al semplice godimento delle parti comuni, spese di manutenzione straordinaria, miglioramenti ed addizioni, in ragione del fatto che la legittimazione a partecipare alle relative assemblee di riferimento e variamente ripartita tra proprietario ed usufruttuario.

Per le prime il nudo proprietario che sia stato costretto a pagare potrà rivalersi nei confronti dell’usufruttuario, legittimato a partecipare all’assemblea.

Per le spese di manutenzione straordinaria, invece l’obbligo di pagamento permane in capo al nudo proprietario (che partecipa alla relativa assemblea), a meno che l’usufruttuario non si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 1006, sostituendosi al nudo proprietario nell’esercizio del diritto di voto.

Infine, anche le spese che siano qualificabili come miglioramenti o addizioni gravano in capo al titolare del diritto di abitazione, poiché rispetto ad esse questi è legittimato ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Quanto all'IMU, occorre fare riferimento all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 il quale prevede che limposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sicché nel caso di diritto di abitazione riteniamo che soggetto obbligato sia quest'ultimo.

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