inexecutivis
pubblicato
18 ottobre 2020
Rispondiamo all’interrogati osservando che molto dipende da cosa viene previsto dall’ordinanza di vendita.
Precisiamo comunque quanto segue.
Non è necessario dichiarare che si intende acquistare come seconda casa, poiché se non si esplicita che ci si vuole avvalere dei benefici “prima casa” l’imposta di registro sarà automaticamente determinata nella misura ordinaria.
Quanto alla dichiarazione relativa alla perizia di stima, normalmente questa viene richiesta al momento della presentazione della offerta di acquisto, per cui conviene renderla in quella sede.
A proposito del mutuo, se nulla viene detto nell’ordinanza di vendita la dichiarazione può essere resa anche successivamente.
Infine, a proposito della liberazione dell’immobile osserviamo che all’esito della ultima modifica dell’art. 560 c.p.c., (compiuta dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) ove l’immobile risulti abitato dal debitore alla sua liberazione provvederà il custode, a spese della procedura, solo se l’aggiudicatario lo richieda. Tuttavia, poiché la norma non prevede le modalità ed i termini entro cui questa richiesta deve essere formulata, è assolutamente necessario verificare cosa preveda l’ordinanza di vendita a questo proposito.