devo vendere una casa acquistata all'asta

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  • Ultimo messaggio 30 maggio 2019
Malle pubblicato 17 maggio 2019

Buongiorno,

ad ottobre del 2018 sono entrata in possesso di una casa acquistata all'asta e ad oggi dovrei rivenderla ma non ho ancora l'atto di trasferimento.

ho chiesto al delegato e chiamato in tribunale ma tutti mi dicono che devo aspettare .... mi sapete dire come posso accelerare i tempi?

é possibile vendere anche senza la copia dell'atto di trasferimento?

all'agenzia delle entrate io risulto gia' proprietaria e sto gia' pagando l'IMU dell'immobile

grazie mille

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inexecutivis pubblicato 19 maggio 2019

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Sulla base di questi dati riteniamo che se presso l’agenzia delle entrate lei risulta già proprietario del bene, molto probabilmente il decreto di trasferimento sarà già stato emesso.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è allora quello di accedere in cancelleria e acquisirne formalmente copia.

Provi altresì ad eseguire una visura ipotecaria (agenzia del territorio) per verificare se il decreto è già stato anche trascritto.

Malle pubblicato 27 maggio 2019

Buongiorno, sulla visita il decreto risulta già esser stato trascritto, oggi sono passata in tribunale a Como ma tuttavia mi hanno detto che devo rivolgermi al mio delegato e non a loro. Non mi hanno saputo dire ne tempi ne come poter avere la copia. Mi hanno semplicemente accompagnato alla porta dicendomi che loro non sanno nulla . Sapete indirizzarmi in altro modo ?

inexecutivis pubblicato 30 maggio 2019

 

 

Il rifiuto della cancelleria ci sembra ingiustificato.

Riteniamo inoltre che l’acquirente abbia diritto alla consegna del decreto di trasferimento anche da parte del professionista delegato, in forza delle seguenti considerazioni.

In primis, occorre premettere che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore” (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Se si applica questa norma, a nostro avviso deve trovare applicazione anche il terzo comma della medesima, a mente del quale “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta”.

Il diritto alla consegna del decreto di trasferimento, poi, si ricava dai seguenti principi generali.

Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Ad ogni buon conto, se il decreto risulta già trascritto, può tagliare la testa al toro chiedendo al notaio che sarà incaricato della vendita di acquisirne una copia presso l'agenzia del territorio. Trattasi di un'attività che lo studio notarile può compiere agevolmente.

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