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pubblicato
17 ottobre 2019
Le ulteriori informazioni ci consentono una risposta più precisa.
La detrazione cui lei si riferisce è prevista dalla lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR, il quale la riconosce per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”.
Utili indicazioni si ricavano, rispetto alla problematica rappresentata, dalla Circolare dell’Agenzia delel Entrate 18/11/2016, n. 43/E
In questa circolare si specifica che poiché il presupposto della agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è ravvisabile nel carattere pertinenziale di tali immobili, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.
È quindi evidente che dall’atto di acquisto deve risultare il carattere pertinenziale del box auto, ed a questo punto l’unico rimedio praticabile è quello di chiedere al professionista delegato una dichiarazione da cui risulti il vincolo di pertinenzialità, a condizione che esso oggettivamente sussista.
Per quanto concerne gli adempimenti che devono essere seguiti per avvalersi della detrazione, il comma 9 del medesimo articolo 16-bis rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che “...il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. L’art. 4 del medesimo decreto prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3.
Se dunque questi presupposti non ricorrono, la detrazione non può essere riconosciuta.