Detrazione IRPEF per acquisto box auto

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  • Ultimo messaggio 17 ottobre 2019
lago pubblicato 11 ottobre 2019

Buongiorno.

Mi sono aggiudacato un appartamento con 2 box per l'auto e 4 posti auto da una procedura esecutiva (no fallimento) in cui l'esecutato è l'impresa costruttrice.

Quindi, trattandosi di nuovi box e posti auto, con trasferimento di proprietà dal costruttore, danno diritto alla detrazione IRPEF(50% o 36% in 10 anni)?

In caso affermativo, che documenti devo conservare a supporto della detrazione?

Al momento io ho versato il saldo totale con un unico bonifico per tutti i beni ed il delegato mi ha detto che il decreto di trasferimento è stato redatto senza menzionare il fatto che box e posti d'auto sono di pertinenza (presupposto per la detrazione).

Grazie e saluti,

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inexecutivis pubblicato 15 ottobre 2019

Il tenore della domanda non è chiaro:

immaginiamo che intenda riferirsi alle detrazioni previste per gli interessi passivi calcolati sul mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa.

Se così è, osserviamo che l’art. 15, comma primo, let. b) TUIR nel prevedere la detraibilità degli interessi passivi sui mutui La disposizione non fa alcun riferimento alle eventuali pertinenze e, pertanto, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, la detrazione non spetta nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato per acquistare autonomamente una pertinenza della dimora abituale del contribuente.

Da questo ricaviamo, a contrario, che la detrazione spetti ove la pertinenza sia stata acquistata unitamente alla cosa principale.

È tuttavia necessario che la natura pertinenziale risulti dal decreto di trasferimento.

lago pubblicato 15 ottobre 2019

Buona sera. Grazie per questa prima risposta.

A dire il vero mi riferisco alla detrazione per l'acquisto di nuovi box e posti auto, da ripartire in 10 anni, come per le detrazioni per la rstrutturazione edilizia. Specifico che l'esecutato è l'azienda che ha costruito appartamento, box e posti auto.

Il delegato alla vendita non mi ha ancora trasmesso copia del decreto di trasferimento, ma a suo dire non contiene alcun riferimento al fatto che box e posti auto siano pertinenza dell'appartamento, in quanto si tratta di beni riferiti al medesimo lotto.

Quindi la domanda è: con l'acquisto all'asta ho diritto alla detrazione per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione?

In caso affermativo, come posso sanare la mancata indicazione della pertinenzialità nel decreto di trasferimento?

Grazie di nuovo.

 

inexecutivis pubblicato 17 ottobre 2019

Le ulteriori informazioni ci consentono una risposta più precisa.

La detrazione cui lei si riferisce è prevista dalla lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR, il quale la riconosce per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”.

Utili indicazioni si ricavano, rispetto alla problematica rappresentata, dalla Circolare dell’Agenzia delel Entrate 18/11/2016, n. 43/E

In questa circolare si specifica che poiché il presupposto della agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è ravvisabile nel carattere pertinenziale di tali immobili, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.

È quindi evidente che dall’atto di acquisto deve risultare il carattere pertinenziale del box auto, ed a questo punto l’unico rimedio praticabile è quello di chiedere al professionista delegato una dichiarazione da cui risulti il vincolo di pertinenzialità, a condizione che esso oggettivamente sussista.

Per quanto concerne gli adempimenti che devono essere seguiti per avvalersi della detrazione, il comma 9 del medesimo articolo 16-bis rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che “...il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. L’art. 4 del medesimo decreto prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3.

Se dunque questi presupposti non ricorrono, la detrazione non può essere riconosciuta.

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