inexecutivis
pubblicato
08 maggio 2017
Riteniamo che la risposta al quesito da lei formulato debba muovere dalle previsioni di cui all’art. 10 let. c), 54 comma 2 e 58 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
La prima disposizione prevede che “sono tenuti alla registrazione … c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni”;
L’art. 54, comma 2, a sua volta prevede che 2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
Infine, l’art. 58 così recita: 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'Ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
Dal combinato disposto di queste norme riteniamo di poter ricavare il dato per cui è il professionista delegato a “decidere” l’ammontare da versare a titolo di imposta, in quanto soggetto tenuto al pagamento.
Sulla base di questi presupposti, il suggerimento che riteniamo di darle è quello di richiedere formalmente al professionista delegato il rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza.
Sarà poi il delegato stesso che, in forza della dichiarazione da lei resa in sede di partecipazione alla vendita, potrà chiedere all’agenzia delle entrate il rimborso delle spese versate in eccedenza.