delegare la partecipazione all'asta

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2017
danylofartushny pubblicato 25 aprile 2017

Buongiorno,

Ho presentato la domanda di partecipazione ad una vendita giudiziale, tuttavia mi trovo impossibilitato ad partecipare personalmente alla vendita.

Con quali modalità posso delegare un soggetto terzo a partecipare a posto mio?

la vendita in oggetto è senza incanto

Grazie mille.

Cordialmente

 

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inexecutivis pubblicato 26 aprile 2017

L’art. 571 c.p.c., a differenza dell’art. 579 comma 2 c.p.c. (secondo il quale le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale), sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

 

Quindi, in definitiva, se non è in grado di partecipare alla vendita personalmente e si tratta (come nella ormai quasi totalità dei casi) di una vendita senza incanto, potrà delegare solo un avvocato.

danylofartushny pubblicato 27 aprile 2017

Buongiorno,

Ringrazio per una risposta, completa, professionale ed esaustiva.

Cordialmente

inexecutivis pubblicato 29 aprile 2017

grazie a lei

ekuas.r.l. pubblicato 11 settembre 2017

Buongiorno,

volevo soltanto la conferma (o meno) che quanto esposto fino ad ora fosse valido anche per le società di capitali. In particolare, in una s.r.l., potrà essere delegato solo un avvocato? o potrà essere delegato anche un socio consigliere del CDA? 

Grazie

easyinvestsrl pubblicato 11 settembre 2017

Salve,
nella nostra attività c'è successo di partecipare con "procura notarile" per conto di un nostro cliente.

Il delegato, dopo aver verificato tutta la documentazione, non ha sollevato obiezioni e ci ha ammessi alla gara.

E' corretta la procedura adottata?

Grazie

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2017

rispondiamo separatamente ad ekuas.r.l. e esayinvestsrl.

Al primo diciamo che quanto abbiamo riferito in ordine alla necessità che nelle vendite senza incanto le offerte di acquisto possono essere formulate solo personalmente o a mezzo di procuratore speciale che sia avvocato vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (e quindi anche per le società di capitali).

Tuttavia il tenore della domanda ci impone un chiarimento.

L’art. 571 c.p.c. prevede (ovviamente) che le offerte di acquisto possono essere formulate “personalmente”. Questa disposizione si applica (e non potrebbe essere altrimenti) anche alle società di capitali, con la conseguenza che in questo caso l’offerta si intenderà presentata “personalmente” da quest’ultima quante volte la stessa provenga dal soggetto che ha la rappresentanza legale della società per legge o per atto costitutivo. Ricordiamo, a questo proposito, che la rappresentanza delle s.r.l. e delle s.p.a. deve risultare dall’atto costitutivo, secondo quanto previsto dall’art. 2463, n. 8 c.c., (s.r.l.) e dall’art. 2328, n. 9 (s.p.a.).

 

Solo quando l’offerta sia presentata da un soggetto diverso da quelli che hanno la rappresentanza legale, essa non può dirsi presentata “personalmente”, e dunque è necessaria la procura speciale conferita ad un avvocato.

Quanto ad esaynvestsrl osserviamo che se si trattava di vendita senza incanto la procedura adottata non ci sembra corretta, in ragione del fatto che, come abbiamo affermato nelle precedenti risposte, il procuratore speciale può essere solo un avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 571 e 579 cpc.

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