Decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 14 aprile 2019
aymara pubblicato 10 aprile 2019

buonasera. Da qualche mese sono l’aggiudicataria di un immobile venduto all’asta. Ho iniziato l’iter per le pratiche del mutuo e soltanto quando viene approvato, la mia banca mi comunica che senza il decreto di trasferimento non può erogare il mutuo. Pertanto per saldare il prezzo di acquisto entro la scadenza mi concede un fido bancario pari all’importo del saldo prezzo. In questo modo sto maturando circa 750€ di interessi al mese e il decreto di trasferimento non sarà pronto prima di 8/10 mesi. Mi chiedo se sia davvero possibile che la banca non eroghi il mutuo senza decreto di trasferimento, dissanguandomi così. Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2019

A nostro avviso la strada praticabile è quella di cui al terzo comma dell’art. 585 c.p.c., il quale prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

Questi protocolli prevedono che in caso di aggiudicazione il contratto di mutuo contenga:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

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