Debitore esecutato / legale rappresentate dell'offerente

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2021
dalemi pubblicato 19 settembre 2021

Salve, un breve quesito:

- il debitore esecutato può partecipare all' asta telematica relativa al bene che gli è stato pignorato ma in qualità solo di "soggetto presentatore" indicando come "soggetto offerente" la società coopertiva di cui lui è il legale rappresentante ?  Di fatto l'aggiudicatario effettivo sarebbe il soggetto offerente e quindi la società cooperativa (sembrerebbe quindi non ricorrere l'ipotesi, vietata, di cui all' art.579 cpc) ; mi chiedo però se questa situazione non generi in ogni caso  un conflitto di interesse ed eventuale turbativa d'asta essendo di fatto il debitore, in virtù della procura a lui conferita come legale rappresentante nella società cooperativa, a decidere le "sorti" della procedura di gara (ad esempio generando rilanci all'infinito o alterando di proposito, per propri interessi, le varie fasi di gara).

E se invece la società cooperativa, il cui legale rappresentante è -come sopra specificato- il debitore esecutato della procedura esecutiva in questione, conferisse procura notarile ad un avvocato per presentare l'offerta? In questo caso il "presentatore" sarebbe l'avvocato e l' "offerente" sarebbe la società cooperativa. Mi chiedo però se anche questa situazione non generi comunque un conflitto di interesse e quindi una possibile turbativa d'asta, essendo la procura notarile conferita all'avvocato firmata sempre dal legale rappresentante della soc. coop. che è al tempo stesso il debitore esecutato; anche in questo caso, se pur  indirettamente, le "sorti" della procedura di gara verrebbero influenzate sempre dalle decisioni del legale rappresentante che potrebbe programmare a priori, in accordo con l'avv. procuratore legale,  come gestire, ad esempio e sempre per proprio interesse, il prezzo da offrire e gli eventuali rilanci. 

Cosa ne pensate?  Possibili soluzioni ? Grazie mille in anticipo.

Saluti.

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2021

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando quanto segue.

L’art. 571 c.p.c., è perentorio nello stabilire che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata dagli studiosi. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento riposi nel fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Quale che sia l’opinione preferibile, è pacifica la natura eccezionale del divieto rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, insuscettibile dunque di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare, e ciò anche in caso di comunione legale (Cass. 2 febbraio 1982, n. 605.).

Allo stesso modo, esso non opera per le persone giuridiche rispetto al pignoramento che affligga i beni del socio. A tale ultimo proposito si è osservato in giurisprudenza (ma con indicazioni di sistema idonee a riverberare i loro effetti al di là del decisum) che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l’offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio sociale, anche nell’i­potesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. Così argomentando, è stata ritenuta legittima l’offerta formulata da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, trattandosi di soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finanche rappresentative di essa (Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).

Venendo al caso prospettato, dunque, riteniamo che nell’uno e nell’altro caso non si ponga alcun problema di incompatibilità, anche perché il presentatore non acquista in nome e per conto ma è semplicemente colui che materialmente compila la domanda.

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