Salve, un breve quesito:
- il debitore esecutato può partecipare all' asta telematica relativa al bene che gli è stato pignorato ma in qualità solo di "soggetto presentatore" indicando come "soggetto offerente" la società coopertiva di cui lui è il legale rappresentante ? Di fatto l'aggiudicatario effettivo sarebbe il soggetto offerente e quindi la società cooperativa (sembrerebbe quindi non ricorrere l'ipotesi, vietata, di cui all' art.579 cpc) ; mi chiedo però se questa situazione non generi in ogni caso un conflitto di interesse ed eventuale turbativa d'asta essendo di fatto il debitore, in virtù della procura a lui conferita come legale rappresentante nella società cooperativa, a decidere le "sorti" della procedura di gara (ad esempio generando rilanci all'infinito o alterando di proposito, per propri interessi, le varie fasi di gara).
E se invece la società cooperativa, il cui legale rappresentante è -come sopra specificato- il debitore esecutato della procedura esecutiva in questione, conferisse procura notarile ad un avvocato per presentare l'offerta? In questo caso il "presentatore" sarebbe l'avvocato e l' "offerente" sarebbe la società cooperativa. Mi chiedo però se anche questa situazione non generi comunque un conflitto di interesse e quindi una possibile turbativa d'asta, essendo la procura notarile conferita all'avvocato firmata sempre dal legale rappresentante della soc. coop. che è al tempo stesso il debitore esecutato; anche in questo caso, se pur indirettamente, le "sorti" della procedura di gara verrebbero influenzate sempre dalle decisioni del legale rappresentante che potrebbe programmare a priori, in accordo con l'avv. procuratore legale, come gestire, ad esempio e sempre per proprio interesse, il prezzo da offrire e gli eventuali rilanci.
Cosa ne pensate? Possibili soluzioni ? Grazie mille in anticipo.
Saluti.