Debiti condominiali e regolamento di condominio

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  • Ultimo messaggio 25 marzo 2021
federicaferrò pubblicato 13 marzo 2021

Buongiorno,

avrei due domande in merito all'attribuzione degli arretrati condominiali.

La prima.

Come noto, l'aggiudicatario è tenuto a pagare in solido con l'esecutato i debiti condominiali maturati nell'anno in corso e in quello precedente rispetto alla vendita.

Ora, capita che il Regolamento Condominiale preveda che il nuovo proprietario debba provvedere al saldo di TUTTI i debiti lasciati dal proprietario precedente (e dunque anche quelli maturati anteriormente al biennio di cui sopra).

Mi chiedo: in questi casi il Regolamento Condominiale prevale?

La seconda.

Se il ricavato della vendita è sufficientemente capiente (scenario tipico in caso di assenza di una banca fra i creditori) l'obbligo dell'aggiudicatario in merito agli arretrati condominiali viene meno. E' corretto?

Grazie in anticipo.

Federica

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inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

A nostro avviso con il regolamento condominiale possono esser costituiti pesi a carico di unità immobiliari di proprietà esclusiva e a vantaggio di altre unità abitative, cui corrisponde il restringimento e l'ampliamento dei poteri dei rispettivi proprietari, o possono imporsi prestazioni positive a carico dei medesimi e a favore di altri condomini o di soggetti diversi.

Nel primo caso è configurabile un diritto di servitù, trascrivibile nei registri immobiliari; nel secondo un onere reale e nel terzo un'obbligazione propter rem, non trascrivibile (Cass. n. 11684/2002).

È vero che il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. n. 3749/1999; conforme, con riguardo ad un'ipotesi di supercondominio. Cass. n. 14898/2013), ma nel caso prospettato dalla domanda trova applicazione la prima giurisprudenza che abbiamo richiamato, nel senso che l’estensione dell’obbligazione pecuniaria dell’acquirente costituisce un onere reale, inammissibile in difetto di una espressa previsione normativa, e non trascrivibile in forza del principio della trascrivibilità degli atti soggetti a trascrizione (cfr., sul punto anche Cass. 15 ottobre 2018, n. 5673; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4572; Cass. 4 dicembre 2007, n. 25289; Cass. 20 agosto 1993, n. 8797; Cass. 7 settembre 1978, n. 4045).

Se poi essa non fosse contenuta nell’originario regolamento condominiale predisposto dal proprietario prima della costituzione del condominio ma fosse il frutto di una delibera assembleare, essa sarebbe nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

Peraltro, essa si sostanzierebbe nella costituzione, in capo all’acquirente, di una obbligazione propter rem atipica, e come tale inammissibile (così, anche recentemente, cass., sez. II, 24.10.2018, n. 26987).

federicaferrò pubblicato 23 marzo 2021

Quindi, se ben comprendo, la disposizione del Regolamento Condominiale che prevede che il nuovo proprietario debba provvedere al saldo di TUTTI i debiti lasciati dal vecchio proprietario (e dunque anche quelli maturati prima dell'anno in corso e dell'anno precedente rispetto alla vendita) non è opponibile all'aggiudicatario. E' corretto?

Vi chiedevo anche conferma del fatto che ove il ricavato della vendita fosse sufficientemente capiente (scenario tipico in caso di giudizio promosso dal condominio in assenza di una banca fra i creditori) l'obbligo dell'aggiudicatario in merito agli arretrati condominiali viene meno. E' corretto?

Grazie ancora

Federica

 

 

robertomartignone pubblicato 23 marzo 2021

Paghi le spese che le competono , anno in corso e anno passato , al massimo troverà poi un accordo , se poi la vendita è stata fruttuosa e il condominio si è inserito nella procedura le spese pregresse saranno soddisfatte .

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2021

Se è il ondominio ad aver agito (o ad essere intervenuto) per il pagamento degli oneri condominiali non versati ed il ricavato dalal vendita è capiente, si il debito condominiale verrà pagato con il ricavato dalla vendita e quindi il problema si risolverà alla radice.

In ogni caso ribadiano il fatto che a nostro avviso il regolamento condominiale non può derogare alla prescrizione normativa di cui all'art. 63 dpsp. att. c.p.c.

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