D.l. n. 59/2016 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

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  • Ultimo messaggio 05 giugno 2018
francescadivece pubblicato 02 giugno 2018

Buonasera,

con riferimento al decreto specificato,relativo all estinzione di un asta andata deserta per più di 3 volte,come funziona volendo acquistare direttamente dal creditore il bene immobile.

inexecutivis pubblicato 05 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che essuna norma prevede che dopo 3 tentativi di vendita la procedura esecutiva immobiliare debba essere dichiarata estinta. Anzi, il nuovo art. 591 c.p.c. prevede che dopo il quarto tentativo di vendita (per intenderci, quindi, al quinto tentativo di vendita) il Giudice può ridurre fino alla metà (invece che fino ad un quarto) il prezzo base.

Solo nella vendita mobiliare. il nuovo testo dell’art. 532 prevede che il Giudice fissi al massimo tre tentativi di vendita da compiersi nel termine di sei mesi, dopo di che la procedura si estingue, a meno che uno dei creditori non abbia chiesto l’assegnazione dei beni pignorati.

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