inexecutivis
pubblicato
27 ottobre 2016
La norma alla quale si fa riferimento della domanda è l’art. 16, comma 3 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49.
Com’è noto, l’art. 16 dispone al comma 1 che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Il comma 2 bis dispone invece che ove il trasferimento avvenga in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa.
Infine, il terzo comma dispone che le agevolazioni appena descritte operano per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2016.
Ora, non possiamo fornire risposte precise in ordine alla circostanza che queste misure saranno o meno confermate per il 2017. Tuttavia possiamo rappresentare che l’art. 8 del disegno di legge di bilancio aggiornato al 24 ottobre 2016 prevede che il termine del 31 dicembre 2016 sia prorogato al 30 giugno 2017, e che i due anni di cui al comma 1 vengono estesi a cinque.
Quanto alla individuazione della disciplina fiscale applicabile al trasferimento, riteniamo che occorra fare riferimento alla data di deposito del decreto di trasferimento, poiché è quello il momento in cui si determina l’effetto traslativo e dunque il momento impositivo.