Costi procedura

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  • Ultimo messaggio 25 giugno 2020
gerod pubblicato 23 giugno 2020

Buongiorno e grazie per il servizio offerto.

Sarei interessato a partecipare all'asta per un immobile con le seguenti caratteristiche:

- categoria catastale A/7 con relativa pertinenza C/6

- valore catastale 834,08€ e 83,15€

Tale immobile risulta essere il lotto n° 2 di una procedura esecutiva composta da due lotti, e su questo gravano le seguenti iscrizioni:

1- iscrizione a garanzia di apertura credito

2- iscrizione nascente da decreto ingiuntivo

3- iscrizione nascente da decreto ingiuntivo

4- iscrizione nascente da decreto ingiuntivo

5- iscrizione nascente da concessione a garanzia di apertura di credito

oltre alle seguenti trascrizioni:

1- trascrizione nascente da pignoramento

2- trascrizione nascente da sentenza dichiarativa di fallimento

3- trascrizione nascente da pignoramento

La società esecutata non ha esercitato l'opzione per l'applicazione dell'IVA, e vorrei usufruire delle agevolazioni per l'acquisto prima casa, vendendo l'immobile che attualmente possiedo, e per cui ho già usufruito delle agevolazione prima casa, entro i 12 mesi successivi al decreto di trasferimento.

Vorrei ora capire esattamente quali possano essere le spese collegate alla procedura che risulteranno a mio carico.

Compenso del delegato: 825€ + IVA + contributo previdenziale del 4%

Imposta di registro: 2% del minore tra valore di aggiudicazione (160-300.000€) e rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 110. In questo caso pertanto sarebbe pari al 2% di 105.940€. 2118,80€

Imposta ipotecaria: 35€

Imposta catastale: 50€

Sui costi di cancellazione delle ipoteche non mi è chiaro se quelle che insistono su questo lotto siano ipoteche volontarie o altre ipoteche, e la base imponibile a cui eventualmente fare riferimento.

Dovendo infine sottoscrivere un mutuo per l'acquisto dell'immobile dovrei prevedere le spese notarili per l'iscrizione della nuova ipoteca sull'immobile.

Sono presenti altri costi che non ho considerato?

Vi ringrazio fin d'ora per il vostro supporto

inexecutivis pubblicato 25 giugno 2020

 Costi previsti sono indicativamente corretti.

Precisiamo tuttavia quanto segue: l’imposta ipotecaria è pari ad €. 50,00.

A proposito del compenso dovuto al delegato osserviamo che il comma 3 dell’art. 2 d.m. 227/2015 prescrive che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, “sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”).

Per quanto riguarda i costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli rileviamo quanto segue.

 

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche (tra le ci pare rientrino quelle indicate nella domanda), la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

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