Ai sensi dell’art. 1, comma1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro di cui al DPR 26.4.1986, N. 131, l’imposta di registro dovuta per i trasferimenti di terreni agricoli è pari al 15% se l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze è effettuato da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per i terreni aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola, l’aliquota è del 9%.
La base imponibile si determina nella misura della minor somma tra il prezzo di aggiudicazione e il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 90.
Se si tratta di terreni edificabili ceduti da imprese, si applicherà l’IVA, con aliquota del 22%.
Per quanto riguarda i fabbricati, al fine di verificare se il loro trasferimento soggiace o meno ad iva occorre teneri in considerazione l’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, secondo il quale le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;
2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.
Per altro, si ricordi che l’art. 1 comma 56 della legge di stabilità per il 2016, ha previsto che “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi”.
Quanto all’imposta di registro, quando non ricorrono i benefici prima casa, essa si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131 calcolata come segue:
rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
110 per la prima casa
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.