Il calcolo effettuato dal professionista delegato non ci sembra aderente alle previsioni di cui al dm 227/2015, anche ove calcolato separatamente per ciascun lotto.
Detto questo, dobbiamo partire da alcune premesse normative:
l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Dunque, il professionista delegato non può autodeterminare la misura del compenso a lui spettante, poiché questa determinazione è rimessa al Giudice dell’esecuzione.
Ne deriva che sia la previsione di cui all’art. 2 comma due (a mente della quale “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”), sia quella di cui al capoverso del successivo comma 7 (il quale stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”) non possono essere applicate su iniziativa del professionista delegato, dovendo necessariamente trovare giustificazione in un provvedimento giudiziale.
Fatta questa premessa, occorre anche dire che nella prassi normalmente il professionista delegato quantifica autonomamente il compenso dovutogli e gravante sull’aggiudicatario. Ciò in quanto il versamento dello stesso da parte di quest’ultimo deve intervenire in un momento (antecedente anche alla pronuncia del decreto di trasferimento) in cui il suo compenso non è stato ancora liquidato dal Giudice (né potrebbe esserlo) in quanto il professionista deve svolgere ancora diverse attività.
Accade, in alcuni tribunali, che questo compenso il professionista determini sulla base di criteri o modelli di liquidazione che il Giudice dell’esecuzione ha informalmente indicato, per garantire l’uniforme applicazione dei criteri del dm.
Detto questo, il nostro suggerimento è in primo luogo quello di chiedere al delegato lumi in merito ai criteri adottati; il passo successivo è quello di inoltrare formale istanza (tramite legale) al Giudice dell’esecuzione rappresentando l’accaduto e chiedendo che il compenso da versare sia rideterminato sulla base dei criteri stabiliti dal dm 227/2015.
Avvertiamo però che normalmente l’ordinanza di vendita (che andrebbe esaminata per verificare se contiene prescrizioni sull’argomento) prevede che il professionista delegato quantifichi l’importo che l’aggiudicatario deve versare unitamente al saldo prezzo e lo comunichi a quest’ultimo.
Se così è, e stando alla previsioni dell’avviso di vendita, la richiesta da inoltrare al Giudice di cui le abbiamo appena detto non sospende il termine di versamento del saldo prezzo (comprensivo di spese), di tal che nel termine di 120 giorni previsto dal bando (o nel termine indicato nell’offerta per il versamento del saldo) l’importo determinato dal delegato deve essere comunque versato, salvo chiederne il rimborso, pena il rischio di decadere dall’aggiudicazione.
Se invece l’ordinanza di vendita non dovesse contenere la previsione per cui è il professionista delegato a quantificare e comunicare all’aggiudicatario l’importo dovuto a titolo di compenso, da versare unitamente al saldo, l’aggiudicatario potrebbe rideterminare quello che secondo lui è il dovuto (che, stando al prezzo di aggiudicazione, dovrebbe essere pari ad €. 825,00 + iva, al più calcolato per ciascun lotto), e versarlo.