conversione pignoramento poteri del giudice

  • 300 Viste
  • Ultimo messaggio 18 dicembre 2017
alessia pubblicato 13 dicembre 2017

Buonasera,

nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. il giudice, dopo gli avvisi e avvertimenti di rito (tra cui l'avviso ex art. 495 c.p.c.), stabilisce "termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria della documentazione relativa ai predetti adempimenti".

Poichè il decreto è stringato e a tratti sibillino, può mai essere che il giudice abbia fissato il termine di 10 giorni suddetto, nell'ambito dei poteri riconosciutigli ex art. 175 c.p.c., ANCHE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO?

Mi domando cioè se il termine per la conversione fissato dall'art. 495 c.p.c. ("prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione"), possa essere "riempito" dal giudice disponendo che la conversione debba chiedersi fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Grazie mille per l'efficientissimo servizio che fornite.

Alessia

 

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2017

Nel rispondere alla domanda osserviamo che l’espressione contenuta nel decreto di fissazione dell’udienza adottato dal Giudice dell’esecuzione ai sensi del primo comma dell’art. 569 c.p.c. si riferisce evidentemente al deposito della documentazione da parte del creditore procedente, e dunque non al termine entro il quale il debitore esecutato può chiedere la conversione del pignoramento. Infatti, come osservato nella domanda, questa facoltà può essere esercitata dal debitore esecutato “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione”.

Precisiamo, a proposito di questo termine finale, che esso è stato introdotto dalla l. 14..5.2005, n. 80, laddove prima della riforma era previsto che l’istanza di conversione potesse essere formulata “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.

Quanto alla interpretazione della formulazione normativa, riteniamo che l’istanza di conversione possa essere avanzata fino a quando il Giudice non abbia pronunciato l’ordinanza di vendita.

 

Osserviamo, ancora, che secondo la giurisprudenza, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. Civ”. (Cass. Sez.3, 24.1.2012, n. 940 del 24/01/2012).

Close