inexecutivis
pubblicato
17 giugno 2017
Nel rispondere alla domanda formulata dobbiamo muovere dalla lettura dell’art. 495, comma primo, c.p.c., a mente del quale “Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.
Il dato normativo, pertanto, è chiaro nel non lasciare spazio a margini di incertezze: dopo che sia stata pronunciata l’ordinanza di vendita l’istanza di conversione del pignoramento non può più essere proposta.
La correttezza di questa impostazione si coglie anche laddove si raffronti l’attuale testo dell’art. 495 c.p.c. con la previgente formulazione della medesima norma, la quale prevedeva che l’istanza do conversione del pignoramento poteva essere depositata “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.
Sul punto segnaliamo, peraltro, Cass., Sez. 3, 24/01/2012 n. 940, la quale nel ribadire questo principio ha affermato che ai fini della conversione il Giudice debba tenere conto anche degli interventi che siano stati depositati fino a quando il Giudice si sia riservato sull’istanza di vendita.