conversione del pignoramento termine ultimo di richiesta

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  • Ultimo messaggio 17 giugno 2017
goliotto pubblicato 13 giugno 2017

Siamo alcuni professionisti delegati alla vendita ed è nata una discussione sul termine ultimo per richiedere la conversione del pignoramento. Più precisamente il dubbio riguarda l'ordinanza che dispone la vendita, ci si chiede se l'esecutato,  una volta che gli sia stata notificata l'ordinanza di vendita, possa ancora richiedere la conversione oppure no del pignoramento quando la vendita è sensa incanto  e non sia dunque consentito il rialzo di un quinto.   

 

inexecutivis pubblicato 17 giugno 2017

Nel rispondere alla domanda formulata dobbiamo muovere dalla lettura dell’art. 495, comma primo, c.p.c., a mente del quale “Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.

Il dato normativo, pertanto, è chiaro nel non lasciare spazio a margini di incertezze: dopo che sia stata pronunciata l’ordinanza di vendita l’istanza di conversione del pignoramento non può più essere proposta.

La correttezza di questa impostazione si coglie anche laddove si raffronti l’attuale testo dell’art. 495 c.p.c. con la previgente formulazione della medesima norma, la quale prevedeva che l’istanza do conversione del pignoramento poteva essere depositata “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.

 

Sul punto segnaliamo, peraltro, Cass., Sez. 3, 24/01/2012 n. 940, la quale nel ribadire questo principio ha affermato che ai fini della conversione il Giudice debba tenere conto anche degli interventi che siano stati depositati fino a quando il Giudice si sia riservato sull’istanza di vendita.

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