Controlli da effettuare prima di acquistare

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  • Ultimo messaggio 31 ottobre 2016
carla pubblicato 25 ottobre 2016

Buongiorno, è possibile prima di partecipare ad un'asta, e diventare quindi proprietario dell'immobile, avere informazioni in merito ad eventuali procedure attivate dal debitore quale ad esempio l'opposizone ex 615 come riportato in una precedente discussione?Quali sono le azioni cautelative che può fare chi vuole comprare un bene all'asta senza trovarsi poi bloccato da atti giudiziali.

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inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2016

La domanda formulata è davvero generica, e non consente risposte puntuali.

Proviamo, ad ogni buon conto, a fornire qualche indicazione di massima.

Riteniamo in primo luogo che sia opportuno eseguire, prima di partecipare, una ispezione ipotecaria al fine di verificare se siano state trascritte domande giudiziali per le quali si pone un problema di opponibilità alla procedura.

Ricordiamo poi che ai sensi dell’art. 2929 c.c. “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Aggiungiamo ancora che ai sensi del novellato art. 615, comma secondo, c.p.c., “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

 

Quanto alle eventuali opposizioni ex art. 615, di esse a nostro avviso è possibile chiedere conto al professionista delegato, il quale è normalmente tenuto a conoscere lo stato del fascicolo.

inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2016

 La domanda formulata è davvero generica, e non consente risposte puntuali.

Proviamo, ad ogni buon conto, a fornire qualche indicazione di massima.

Riteniamo in primo luogo che sia opportuno eseguire, prima di partecipare, una ispezione ipotecaria al fine di verificare se siano state trascritte domande giudiziali per le quali si pone un problema di opponibilità alla procedura.

Ricordiamo poi che ai sensi dell’art. 2929 c.c. “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Aggiungiamo ancora che ai sensi del novellato art. 615, comma secondo, c.p.c., “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

Quanto alle eventuali opposizioni ex art. 615, di esse a nostro avviso è possibile chiedere conto al professionista delegato, il quale è normalmente tenuto a conoscere lo stato del fascicolo.

carla pubblicato 28 ottobre 2016

Ringrazio per la risposta. Il professionista delegato è il notaio che segue la procedura di vendita?

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2016

Si

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