I fatti descritti nei post precedenti ci inducono a suggerire di approfondire la questione.
Invero, da quanto affermato ci pare di comprendere che il contratto di locazione in questione fosse un contratto ad uso abitativo, la cui durata, come affermato, è pari a quattro anni, rinnovabili automaticamente per altri quattro ai sensi dell’art. 2, comma primo, l. 9.12.1998, n. 431.
Orbene, se la prima scadenza cade durante la pendenza della procedura esecutiva, il contratto di locazione si intende prorogato, in difetto di disdetta, per ulteriori quattro anni.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione (Sez. U, n. 11830 del 16/05/2013), affermando che la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, (per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione) costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il contesto normativo “conduce a considerare la rinnovazione tacita del contratto, alla prima scadenza quale fattispecie speciale ed autonoma rispetto alla rinnovazione tacita del contratto di cui all'art. 1597 c.c., il quale fa riferimento alla fine della locazione per lo spirare del termine di cui al precedente art. 1596 c.c.. Il che comporta che la rinnovazione - nel caso in cui il locatore non si trovi nelle condizioni di cui dell'art. 29, secondo comma, o, comunque, pur ricorrendo, non le comunichi al conduttore -, si configura come mero effetto automatico in assenza di disdetta. Quindi, il secondo periodo di rapporto locatizio, sulla base della disciplina prevista dagli arti. 28 e 29 della legge n. 392/1978 - così come nel sistema che riguarda le locazioni abitative, a norma degli arti. 2 e 3, 1. 9 dicembre 1998, n. 431 - , non presuppone, in alcun modo, un successivo contratto. Esso deriva, non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta. Ed il contenuto contrattuale, che disciplina il nuovo periodo di rapporto, non presenta alcun specifico elemento di novità”.