continuità trascrizioni

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  • Ultimo messaggio 21 ottobre 2020
nikcosca pubblicato 09 ottobre 2020

salve, vorrei ulteriori chiarimneti a riguardo:

nel 1970 la sign. X acquista l'immobile dal costruttore.

nel 2014 trascrizione del pignoramento, (unica pregiudizievole trascritta).

la debitrice esecutata è deceduta ( non so quando, se prima o sopo la data di trascrizione del pignoramento)

ad oggi, ottobre 2020, non risulta nessuna trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte delle 3 figlie, quindi l'immobile risulta ancora intestato alla debitrice esecutata deceduta; la mia domanda è:

possono esserci problemi riguardo la continuità delle trascrizioni?

se risultassi aggiudicatario, potrei avere pregiudizi da parte delle eredi dell'immobile?

e' necessario la trascrizione dell'accettazione dell'eredità (accettazione sia tacita che espressa, qualunche essa sia) parte delle 3 figlie, (e quindi "acquisterei" dagli eredi e non dall'esecutata deceduta) o si può procedere con l'esecuzione, la vendita e l'aggiudicazione anche se la debitrice è deceduta prima o dopo la trascrizionde del pignoramento?

graszie

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inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

Per rispondere alla domanda occorrerebbe sapere se il pignoramento è intervenuto prima o dopo il decesso dell’esecutata.

Se intervenuto prima del decesso, non vi sono problemi. Infatti il decesso del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell’art. 299 c.p.c.) e dunque la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13.6.1994, n. 5721), con l’unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.

Se intervenuto dopo il decesso, l'esecuzione forzata andava intrapresa nei confronti dei suoi eredi, cui andava notificato l'atto di pignoramento e contro i quali lo stesso doveva essere trascritto.

In questo caso al fine di garantire la continuità delle trascrizioni, è necessario che a favore degli eredi risulti trascritta l’accettazione espressa o tacita dell’eredità

Infatti, con riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (Sez. III, n. 11638 del 26 maggio 2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

In questa sentenza si specifica chela trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)”, osservandosi che “se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”.

Dunque, in caso di pignoramento avente ad oggetto beni ereditari occorrerà verificare:

in primo luogo che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità. A questo proposito precisiamo che non è sufficiente la trascrizione della mera denuncia di successione; essa infatti è adempimento di carattere fiscale (art. 5 D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347)  il quale non priva il chiamato all’eredità del diritto di rinunciarvi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4756/99, 2711/96, 5463/95 e, da ultimo, Cass. 28.2.2007 n. 4783). Si osservi, infatti, che proprio l'art. 5 citato precisa che la trascrizione della dichiarazione di successione (eseguita su richiesta dell'ufficio del registro) non "costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione", il che appunto conferma che trattasi di un semplice adempimento di carattere fiscale, obbligatorio per gli uffici dell'amministrazione finanziaria;

in secondo luogo che il decuius fosse proprietario dei bene caduti in successione e successivamente pignorati in forza di una serie continua di trascrizioni.

nikcosca pubblicato 19 ottobre 2020

Le date certe sono:

1) acquisto immobile per 1000/1000 nel 1970

2) trascrizione pignoramento 28/7/2014 (unica pregiudizievole)

(trasferimento di residenza dell'esecutato ottobre 2014 dal comune dove è situato l'immobile pignorato ad altro comune).

3) decesso esecutato 10/05/2017

l'immobile risulta ancora intestato all'esecutato deceduto, gli eredi non hanno accettato l'eredità (almeno fino ad oggi)

 

le domande sono:

1. in caso di aggiudicazione da parte mia, l'immobile sarà intestato a me medesimo e dunque risulta la continuità delle trascrizioni (dall'esecutato deceduto a me) senza alcun altro intervento? giusto? 

2. gli eredi, non potranno impugnare l'atto di trasferimento (decreto) considerato che non hanno accettato l'immobile? giusto?

grazie

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

Rispondiamo affermativamente alla prima domanda.

Quanto alla seconda, precisiamo che proprio attraverso l'impugnazione del decreto di trasferimento gl ieredi potrebbero manifestare la volontà di accettare l'eredità, sicchp non è ostativo alla partecipazione alla procedura il fatto che non abbiano precedentemente accettato l'eredità. A questo proposito va ricordato che il codice riconosce due modi di accettazione dell'eredità: quella espressa (art. 475 c.c.), che si compie per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e quella tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. 

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