Per rispondere alla domanda occorrerebbe sapere se il pignoramento è intervenuto prima o dopo il decesso dell’esecutata.
Se intervenuto prima del decesso, non vi sono problemi. Infatti il decesso del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell’art. 299 c.p.c.) e dunque la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13.6.1994, n. 5721), con l’unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
Se intervenuto dopo il decesso, l'esecuzione forzata andava intrapresa nei confronti dei suoi eredi, cui andava notificato l'atto di pignoramento e contro i quali lo stesso doveva essere trascritto.
In questo caso al fine di garantire la continuità delle trascrizioni, è necessario che a favore degli eredi risulti trascritta l’accettazione espressa o tacita dell’eredità
Infatti, con riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (Sez. III, n. 11638 del 26 maggio 2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza”.
In questa sentenza si specifica che “la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)”, osservandosi che “se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”.
Dunque, in caso di pignoramento avente ad oggetto beni ereditari occorrerà verificare:
in primo luogo che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità. A questo proposito precisiamo che non è sufficiente la trascrizione della mera denuncia di successione; essa infatti è adempimento di carattere fiscale (art. 5 D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347) il quale non priva il chiamato all’eredità del diritto di rinunciarvi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4756/99, 2711/96, 5463/95 e, da ultimo, Cass. 28.2.2007 n. 4783). Si osservi, infatti, che proprio l'art. 5 citato precisa che la trascrizione della dichiarazione di successione (eseguita su richiesta dell'ufficio del registro) non "costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione", il che appunto conferma che trattasi di un semplice adempimento di carattere fiscale, obbligatorio per gli uffici dell'amministrazione finanziaria;
in secondo luogo che il decuius fosse proprietario dei bene caduti in successione e successivamente pignorati in forza di una serie continua di trascrizioni.