inexecutivis
pubblicato
31 ottobre 2016
Dobbiamo rispondere alla sua domanda partendo da una premessa: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.)”. (Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013).
Questo vuol dire, in sostanza, che il bene deve essere pignorato per intero.
Ciò detto, aggiungiamo che il solo fatto che il bene ricada nella comunione legale dei beni non attribuisce al coniuge non debitore alcun diritto di godimento che sia opponibile alla procedura.