condizioni della vendita oneri fiscali ed altri oneri

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  • Ultimo messaggio 02 marzo 2018
antoniosimon pubblicato 16 giugno 2017

Salve, ho acquistato una casa all'asta e sinceramente è stata la prima volta e pens che sia l'ultima, una serie di continui problematiche che ti scippano la salute, del tipo "non vi era condono edilizio" tra l'altro ignrato dal ctu e poi scoperto da me recandomi in comune come semplice cittadino, cmq il mio problema ormai superato anche questo, è un altro sull'AVVISO VENDITA SENZA INCANTO ALLA VOCE cONDIZIONI DI VENDITE ONERI FISCALI ED ALTRI ONERI INIZIA COSI:

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Perchè mi ha chiesto il delegato 1.500 Euro per le spese? non sono a carico del Tribunale? come è scritto anche nella vendita Asta?

Mi fate sapere perfavore. Grazie

Allega file

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inexecutivis pubblicato 18 giugno 2017

La richiesta del professionista delegato, presumiamo, si riferisca non già ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (che come evidenziato nell’avviso di vendita sono a carico della procedura) ma al compenso dovutogli.

A questo proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”. Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

 

In ogni caso, al fine di verificare la correttezza dell’importo che le è stato richiesto, le suggeriamo di richiedere il provvedimento di liquidazione eventualmente già adottato dal Giudice.

antoniosimon pubblicato 20 giugno 2017

Quindi se ho capito bene sono a mio carico con il Decreto Ministeriale n.227 il compenso al professionista delegato non le spese di cancellazione che sono a carico della procedura.

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2017

esatto

antoniosimon pubblicato 21 febbraio 2018

Avete qualche modulo di richiesta? non riesco a capire il perchè tanti delegati si comportino dicendo che quella dicitura " gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascriziono di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura", si riferisce ai costi materiali per il lavori effettuato e fanno i sordi, alla fin fine sono soldi che fanno carico i Tribunali giusto e non loro.

Non avndoli ancora versati, mentre il suo compenso già pagato (al delegato), faccio assegno alla procedura senza i costi delle cancellazioni che sono nr.2 a 294,00Euro l'uno e invio assegno alla procedura poi saranno loro a dirmi che li avanzano, o faccio un fax  per richiedere un conteggio direttamente al Tribunale? Grazie

antoniosimon pubblicato 23 febbraio 2018

Sono confuso scusatemi, Lei è stato chiarissimo sono due cose distinte e separate ma la procedura fa' la sorda e saro' costretto prima a non versare quelle somme spiegando che non sono a me dovute, invece di versare e chiedere il rimborso che chi sa' quanto me li daranno, se mi puo' consigliare una persona che mi aiuti a prearare una istanza, naturalmente citando come fa lei tutte le norme del caso e chiaramente ricompensarla.

Grazie infinite, ci vuole un intervento da parte tutte le associazioni e il Ministero deve intervenire perchè ogni procedura fa' come gli pare.

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2018

Rispondiamo volentieri alle ulteriori richieste di precisazioni.

Non esistono moduli da compilare, e verosimilmente le somme che il professionista delgato le ha chiesto di fersare si riferiscono alle imposte che gravano sul trasferimento (registro, ipotecaria e catastale), oltre alla quota parte del compenso.

Il nostro suggerimento è quello di versare e chiedere successivamente rendicontazione di quanto effettivamente speso e rimbroso della eventuale eccedenza.

Rifiutare il versamento delle spese di trasferimento potrebbe comportare la decadenza dall'aggiudicazione, ove l'ordinanza di vendita contenesse una previsione in tal senso.

antoniosimon pubblicato 26 febbraio 2018

Letto tutto il bando non ho termini per tutto il saldo comunque sia faro' come mi suggerite, cioe' pago e poi chiedo la rendicontazione, alla procura? al giudice G.E.? o al delegato  a chi devo chiederlo?

Pero' era semplcemente piu' giusto, chiedere se mii competevano prima, e poi versare, ho gia' pagato iil delegato rimangono solo da versare le imposte e le cancellazioni, queste ultime oggetto di discussioni, in quanto chiaramente e' specificato essere a loro carico.

 

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2018

Comprendiamo le perplessità. Ad esse replichiamo che la prassi (seguita dalla maggior parte dei tribunali) di far versare preventivamente, per poi rimborsare l'evenutale eccedenza, risponde ad esigenze di semplificazione della gestione complessiva delle vendite, poichè evita che, in dipendente del termine (perentorio) per il saldo del prezzo, si apra una interlocuzione (possibile fonte di malintesi o, perggio, contestazioni) che possa poi condurre al mancato versamento.

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