commerciabilità della avvenuta aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 03 ottobre 2016
maurocandiani pubblicato 01 ottobre 2016

Vorrei richiamare l'attenzione su una norma che definirei un fossile vivente e che è in palese contrasto con l'intento di agevolare la commerciabilità degli immobili all'asta, parlo del divieto di intestare ad altri un immobile aggiudicato,evitando all'aggiudicatario l'obbligatoria assegnazione (e versameno del saldo), quel'è il suo senso? Eliminando questo divieto la stessa aggiudicazione potrebbe circolare come un bene (come un preliminare di acquisto) : soggetti abili a trovare ed aggiudicarsi immobili interessanti ma sprovvisti dei capitali per il saldo potrebbero fungere da filtri , lucrando una parte del prezzo ma garantendo comunque a soggetti non abituati al mondo delle aste un acquisto (rectius, aggiudicazione) vantaggiosa, i soldi ed i beni si muoverebbero più agilmente , tutto il sistema ne risulterebbe avvantaggiato.

Avv.Mauro Candiani

inexecutivis pubblicato 03 ottobre 2016

L’esigenza espressa nel quesito formulato è comprensibile.

Tuttavia, la ratio sottesa alla “incommerciabilità” dell’aggiudicazione è quella di evitare che essa si presti a strumentalizzazioni poste in essere dai debitori (i quali, va ricordato, “subiscono” il trasferimento della proprietà) ed aggiudicatari compiacenti.

Ciò premesso, uno strumento che in qualche misura consente di perseguire il risultato ipotizzato nella domanda è previsto dall’art. 579, ultimo comma, c.p.c., (pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto, dove pure i procuratori legali, oggi avvocati, possono formulare offerte di acquisto in nome e per conto, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.) a mente del quale “i procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare”.

Nelle offerte per persona da nominare la legittimazione dell’avvocato è derivata, nel senso che promana dal nominando, con la conseguenza che all’avvocato si estendono i limiti di legittimazione della persona per conto della quale l’offerta è formulata. Ne deriva che se quest’ultima non può partecipare alla vendita (perché ad esempio è il debitore) l’offerta si consoliderà in capo all’avvocato.

 

Quando l’avvocato sia divenuto aggiudicatario per persona da nominare dovrà, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., dichiarare in cancelleria nei tre giorni successivi all’aggiudicazione il nome della persona per la quale ha formulato l’offerta, depositando il relativo mandato, con l’avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio.

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