inexecutivis
pubblicato
27 settembre 2016
- Ultima modifica 27 settembre 2016
Rispondiamo alla sua domanda muovenda dalla premessa per cui il professionista delegato, quale libero professionista, organizza verosimilmente la sua attività con una struttura di risorse materiali ed umane, di cui si assume il rischio e la titolarità delle relative attività.
Sulla scorta di questa premessa, riteniamo che egli possa avvalersi, per operazioni materiali, anche di personale di sua fiducia, purchè ovviamente si assuma in prima persona la titolarità ed il rischio dei risultati dell'operato dei suoi collaboratori.
Certamente questo non può tradursi in una subdelega, del tuttto non prevista, ma di un normale avvalersi dell'opera materiale di collaboratori.
Quanto al perimetro di tale avvalimento, esso può essere ragionevolmente circoscritto a quella parte di attività delegata propria del cancelliere e non del giudice: dunque, poichè l'art. 571 comma quarto cpc attribuisce al cancelliere l'attività di ricezione delle buste, per lo svolgimento di questa attività il delegato può ricorrere a personale ausiliario di sua fiducia.