Cerchiamo di rispondere separatamente alle 3 domande formulate.
Quanto alla prima, si può tranquillamente arrotondare per eccesso, per cui il prezzo ipotizzato è corretto. Infatti, quello indicato è semplicemente quello minimo, e nulla esclude che lo si possa aumentare.
In riferimento alla seconda, osserviamo che a mente dell’art. 560, comma 4 c.p.c., nella versione modificata dal d.l. 59/2016, Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Questa norma è stata riscritta dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019, il quale oggi non contiene più una disciplina puntuale della attuazione dell’ordine di liberazione, per cui dovrà aversi riguardo alle modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. Precisiamo solo che questa nuova disciplina si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Infine, in relazione alle spese condominiali, la risposta alla sua domanda deve prendere le mosse dall'art. 63 disp. att. cc, ai sensi del quale "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Da questa norma si ricava il principio per cui l’acquirente di una proprietà esclusiva facente parte di un complesso condominiale è tenuto, unitamente al venditore, al pagamento delle spese condominiali deliberate nell’anno in corso e nell’anno precedente all’acquisto.
Dunque, non è detto che quelle indicate in perizia siano le spese per le quali risponderà anche il nuovo acquirente,