Casa e Box in aste separate

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  • Ultimo messaggio 08 febbraio 2019
mariogioni pubblicato 05 febbraio 2019

Buongiorno,

ho trovato mmobili interessanti ma con box in asta separata "senza incanto" tenuta lo stesso giorno.
Dovrei presentare due offerte in "busta chiusa" ma cosa succede se me ne aggiudico una sola?
Avrei la casa senza il box oppure il box senza la casa... come si usa fare?
(si tenta con la casa e se poi va bene si spera che sia rimasto il box e che vada nuovamente in asta?)

Grazie


inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2019

Per soddisfare l'esigenza non resta che presentare due offerte, una per ciascun lotto posto in vendita e tentare di risultare il maggior offerente per entrambi i lotti.

Infatti, nel nostro ordinamento non è prevista la possibilità di presentare offerte di acquisto condizionate (tale sarebbe quella in cui tizio presenta offerta di acquisto per un bene, condizionata all'aggiudicazione di un bene ulteriore). Dottrina e giurisprudenza sono concordi sul punto, divergendo invece le opinioni in ordine alle sorti di una offerta condizionata.

Invero, secondo la giurisprudenzaNell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’offerta con “aumento di sesto” [ma il principio, stante la eadem ratio, è del tutto applicabile ad ogni tipo di offerta] di cui all’art. 584 cod. proc. civ. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un’esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l’irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella possibilità di procedere all’aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall’aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L’indicata clausola, non costituendo una parte dell’offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all’essenza stessa di essa, non consente l’applicazione del principio di conservazione dell’atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la nullità dell’offerta (e non solo di detta clausola)” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10971).

Altri applicano la previsione di cui all’art. 1424 c.c., il quale sancendo il principio della conservazione del contratto statuisce che la fattispecie negoziale nulla è suscettibile di produrre gli effetti del diverso sinallagma del quale possegga tutti i requisiti di sostanza e di forma quante volte, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

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