Il quesito posto richiede una pluralità di risposte, poiché solleva almeno due problematiche.
La prima è quella di stabilire se l’aggiudicatario ha qualche strumento processuale di difesa rispetto all’opposizione promossa.
All’interrogativo deve essere data risposta affermativa. In linea general, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’aggiudicatario è parte del processo (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014).
Con riferimento, nello specifico, all’opposizione con cui si faccia valere la nullità dell’aggiudicazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996 ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.
L’altro problema attiene al presumibile esito dell’opposizione promossa.
Sul punto osserviamo che un primo aspetto che andrà analizzato è quello della tempestività della stessa, posto che l’opposizione agli atti esecutivi deve essere avanzata nel termine di venti giorni decorrenti dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento che si assume illegittimo.
Ove, sulla scorta di questo dato, l’opposizione fosse tempestiva, riteniamo che essa, nel merito, sia fondata.
Infatti, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione poiché, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c. (In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653.
Questa nullità vale anche nel caso di omissione della pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita (così Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.
Tuttavia, affinché tale nullità operi, è necessario che le prescrizioni in tema di pubblicità siano ordinate dal Giudice con l’ordinanza di cui all’art. 591 bis c.p.c., e siano rivolte al professionista delegato e non al custode. (In questo senso si è recentemente pronunciata Cass. Civ, sez. III, 8 marzo 2016, n. 4542, affermando che non inficia la vendita l’omessa esecuzione di prescrizioni pubblicitarie che il Giudice dell’esecuzione aveva impartito nel provvedimento, diverso dall’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni, di nomina di un professionista delegato e che allo stesso erano state impartite nella qualità di custode).