inexecutivis
pubblicato
30 gennaio 2018
La domanda è eccessivamente generica, in quanto per fornire una risposta compiuta occorrerebbe sapere se il trasferimento è soggetto ad IVA.
Dal tenore della domanda ricaviamo comunque il dato per cui non ricorrono i presupposti per godere dei benefici fiscali collegati all'acquisto della "prima casa", mancando il requisito di cui alla let. “C” della dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), a mente del quale al fine di usufruire della predetta agevolazione è necessario che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).
Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).