C. T. U.

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  • Ultimo messaggio 30 maggio 2019
giancarlo70 pubblicato 20 maggio 2019

Salve ho acquistato una casa all'asta premetto che l'ho visitato l'immobile e che ho letto per bene la perizia redata dal C. T. U. Prima dell'acquisto dove descriveva l'immobile. Ma non esprimeva nulla a riguardo della privazione di luce ed acqua io davo per scontato che c'erano. Questa abitazione prendeva queste forniture attraverso dei cavi e tubi volanti da un'altra abitazione in comune accordo perché parenti tra di loro (per risparmiare le spese di all'acciamento) . Posso chiedere i danni al C. T. U. Riguardo alle spese di all'acciamento luce e acqua visto che in perizia nulla di questo ha menzionato? Grazie Giancarlo70

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inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

Non è agevole rispondere all'interrogativo posto senza una puntuale verifica dello stato dei luoghi.

Invero, potrebbe trattarsi di una "banale" problema di allaccio alla rete idrica ed elettrica pubblica;

al contrario, la questione potrebbe implicare la necessità di una sostanziale modifica agli impianti.

Se così fosse, la responsabilità dello stimatore potrebbe profilarsi.

L’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

Questo tuttavia non vuol dire che egli sia sprovvisto in assoluto di rimedi.

Infatti, egli potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

giancarlo70 pubblicato 26 maggio 2019

Buongiorno nella perizia devo puntualizzare che era scritto che non era ancora stato chiesto il certificato di agibilità nulla altro a riguardo degli impianti luce ed acqua volanti. Secondo voi posso fare rivalere lo stesso le ragioni al perito.. Grazie Giancarlo 70

inexecutivis pubblicato 30 maggio 2019

La precisazione fornitaci nulla toglie o aggiuge a quanto abbiamo già detto.

è chiaro che tutto si giocherà in sede processuale, dove occorrerà fornire in modo puntuale la prova dei vizi riscontrati e della loro non conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza.

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