Aumento cauzione 5% aggiudicatario inadempiente

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  • Ultimo messaggio 02 dicembre 2020
Patri pubblicato 24 novembre 2020

Salve un dubbio: l'ordinanza di delega che ho sotto mano prevede che in caso di aggiudicatario inadempiente:

 

"..Il delegato notizierà tempestivamente il Giudice dell’esecuzione dell’eventuale inadempimento e, a seguito della comunicazione del provvedimento di decadenza, provvederà autonomamente alla ripetizione dell’esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all’ultimo tentativo, aumentando Ia cauzione, rispetto a quella della vendita per cui vi e stata decadenza, del cinque percento (5%) calcolato sul prezzo base di vendita"

 

Non mi è chiaro questo incremento della cauzione del 5% calcolato sul prezzo base di vendita...   Che vuol dire "calcolato sul prezzo base di vendita? "

Più semplicemente vuol dire che se prima la cauzione era del 10% del prezzo offerto, il tentativo successivo (in caso di inadempienza dell'aggiudicatario) la cauzione sarà del 15% ? sempre del prezzo offerto ?

 

Saluti, grazie

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inexecutivis pubblicato 28 novembre 2020

Da quello che capiamo la cauzione, in caso di esito negativo dell'esperimento per omesso deposito del saldo, dovrà essere pari al 15% del prezzo base della vendita.

Patri pubblicato 28 novembre 2020

Quindi se qualcuno offre più del prezzo base di vendita dovrà versare una cauzione pari comunque al 15% del prezzo base ? 

Veramente strano..  se esempio li prezzo base è 100.000   e io offro per assurdo 170.000, dovrò versare comunque una cauzione pari ad € 15.000 ?  bah..

Devo chiedere al Giudice direttamente credo.. secondo me è formulata male l'indicazione nell'ordinanza di delega. 

Grazie in ogni caso

inexecutivis pubblicato 02 dicembre 2020

In effetti la cosa è strana, poichè a norma dell'art. 571, comma secondo, c.p.c. la cauzione dovrebbe essere calcolata sul prezzo offerto e non già sul prezzo base.

Questo tuttavia non si traduce nel fatto che la diversa disposizione contenuta nell’ordinanza di delega sia errata, poiché nell’esercizio dei poteri di direzione della procedura esecutiva (art. 484 c.p.c.) il giudice potrebbe aver scelto una strada diversa, che è comunque vincolante per gli offerenti, i quali ad essa devono attenersi.

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