aste giudiziarie

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  • Ultimo messaggio 28 marzo 2020
mb.ocus pubblicato 28 marzo 2020

buongiorno,

è possibile intestare un immobile aggiudicatosi all'asta a due coniugi in regime di separazione dei beni?

dividendo la proprietà al 50%?

inexecutivis pubblicato 28 marzo 2020

Al quesito formulato dobbiamo dare una risposta parzialmente negativa.

La possibilità che l’immobile sia rivenduto (in tutto o per una quota) prima della scadenza del termine per il versamento del saldo prezzo, ed in generale prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l’effetto traslativo) è ammissibile in applicazione dei principi generali. Si tratterà, in particolare, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il compratore (in questo caso l’aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.

Non riteniamo invece che sia consentito, al difuori dei casi previsti dalla legge che l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso, anche solo parzialmente.

Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, lo stesso possa subire deviazione.

La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui,  e della presentazione di offerta per persona da nominare.

Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.

Dunque, se si vuole dividere al proprietà al 50% tra due soggetti, entrambi dovranno risultare offerenti.

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