asta tutele acquirente

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  • Ultimo messaggio 31 maggio 2019
gius28 pubblicato 27 maggio 2019

Buongiorno, 

vorrei sapere se esistono delle forme di tutela per chi acquista una casa in un'asta giudiziaria. In particolare se in una revisione della sentenza di appello il debitore fosse assolto con revoca di quanto stabilito in appello e il suo debito con un ente da risarcire fosse annullato, potrebbe avanzare dei diritti sull'immobile da me acquistato? e in caso affermativo cosa potrebbe accadere a me che ho acquistato regolarmente all'asta? l'ex debitore potrebe pretendere di riavere dall'ente creditore la somma da me pagata per la casa o pretendere di avere la casa in dietro?

grazie

inexecutivis pubblicato 31 maggio 2019

Il sopravvenuto accertamento della inesistenza del credito in forza de lquale il creditore ha agito non determina, a nostro avviso, alcun pregiudizio per l’aggiudicatario.

L’art. 187 bis disp att c.p.c., dispone che “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Inoltre, secondo l’art. 2929 c.c., La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”, sicché solo il sopravvenuto accertamento di vizi che hanno interessato il procedimento di vendita strettamente inteso può riverberare i suoi effetti sul decreto di trasferimento

Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110 del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

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