inexecutivis
pubblicato
20 maggio 2021
Affinché il bene ricada nel regime della comunione legale dei coniugi non è necessario che lei e sua moglie formuliate una offerta congiunta.
Infatti, i beni acquistati dopo il matrimonio entrano a far parte della comunione automaticamente (e dunque si trasferiscono direttamente in capo ad entrambi i coniugi) anche se l’acquisto è effettuato da uno solo di essi.
A questo fine, nel formulare l’offerta (o anche successivamente, ad intervenuta aggiudicazione), le consigliamo solo di specificare che lei è coniugato e che è in regime di comunione legale (indichi anche le generalità di sua moglie); non è necessario allegare l’estratto dell’atto di matrimonio.
Questo perché ai sensi dell’art. 177, comma primo, let. a) c.c., costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».
La regola generale stabilita dal nostro codice è dunque che se uno dei due coniugi in regime di comunione esegue un acquisto, esso ricade nella comunione a meno che non ricorra uno dei casi previsti dal successivo art. 179 c.c.