Asta senza incanto - Sequestro preventivo per equivalente - artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p..
Asta senza incanto - Sequestro preventivo per equivalente - artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p..
Titolo : Asta senza incanto - Sequestro preventivo per equivalente - artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p..
v Il quesito :
Il caso: In una vendita giudiziale con il sistema senza incanto viene posto in vendita il bene staggito. ( terreno di tipo industriale)
In questa procedura il creditore procedente è titolare di un credito fondiario, nel frattempo il debitore esecutato viene dichiarato Fallito e successivamente viene trascritta , nei registri immobiliari, la sentenza dichiarativa di Fallimento; la curatela si insinua nella procedura esecutiva.
Prima di partecipare alla vendita giudiziale ho richiesto una ispezione ipotecaria sulle particelle catastali poste in vendita e non è risultato nessuna trascrizione di atto derivante da misure cautelari con sequestro preventivo per equivalente.( come previsto dall’art. 104 disp.att.cod.proc.pen. e così come modificato dalla Legge 94/2009)
Dopo la consegna del plico, contenente l’offerta, sono venuto a conoscenza dell’intervenuto sequestro preventivo per equivalente - artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p.. dell’area sottoposta ad espropriazione forzata e che nel frattempo il curatore fallimentare aveva presentato istanza di revoca, ma rigettata con provvedimento del GIP; il G.E. disponeva di procedere nelle operazioni di vendita.
La vendita si è conclusa con l’aggiudicazione ad un prezzo superiore quello base e con pagamento contestuale alla stessa aggiudicazione.
Le domande :
§ Il professionista delegato avrebbe dovuto indicare dell’intervenuto sequestro preventivo nell’avviso di vendita ? (come disposto dal G.E. nell’ordinanza di delega :” indichi vincoli ed oneri”- nell’avviso di vendita)
§ Considerata la mancata trascrizione del provvedimento di sequestro ,nell’ipotesi in cui, all’esito del procedimento penale, dovesse essere disposta la confisca quali sarebbero le conseguenze per l’aggiudicatario ?
§ Il provvedimento di confisca, in questo caso, è opponibile all’aggiudicatario ?
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco
centroconsulenzastegiudiziarie
Nel rispondere al quesito formulato non possiamo non muovere dalla premessa della riferita mancata trascrizione del sequestro. Questo determina nella sostanza la non conoscibilità della misura.
Stando così le cose, ben difficilmente il professionista delegato alla vendita avrebbe potuto indicare il vincolo nell’avviso.
Quanto alla opponibilità dell’eventuale confisca all’aggiudicatario, osserviamo che si tratta di uno dei nodi più problematici oggi sul tappeto delle esecuzioni forzate.
Se, come riferito nella domanda, si tratta di un sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., trattandosi di misura “sanzionatoria”, riteniamo che valgano le regole generali legate alla trascrizione, con la conseguenza che se il pignoramento (o l’ipoteca) precedono la trascrizione del vincolo reale penale, essi prevarranno.
Se tuttavia si tratta di confisca così detta “allargata” per equivalente adottata ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. 306/1992, il problema si complica. Invero, secondo Cass. civ. sez. III, 7/10/2013, n. 22814, nonché Cass. pen. 26527/2014 questo sequestro dovrebbe soggiacere alla stessa disciplina del sequestro preventivo antimafia, e dunque dovrebbe prevalere sul pignoramento. Infatti, l’art. 55 comma 1 prima parte del citato testo unico prevede che il sequestro determina la sospensione ex lege, delle procedure espropriative individuali, che ai sensi della seconda parte del comma 2 dell’art. 55 cit., si estinguono unicamente nel momento in cui diventa definitiva la confisca.
In senso opposto si è pronunciata invece Cass. Pen, Sez. 5, n. 8935 del 03/03/2016.
Ho ritenuto sintetizzare nella domanda, ma sono pronto a fornire ulteriori elementi per ottenere una risposta esaustiva e puntuale sull’argomento.Il professionista Delegato pubblicava, nel sistema della pubblicità legale, una corrispondenza indirizzata al G.E. con la quale lo metteva al corrente dell’avvenuto sequestro e chiedeva indicazioni su come procedere; nella nota veniva evidenziato dell’intervenuto sequestro preventivo per equivalente - artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p.. dell’area sottoposta ad espropriazione forzata e il curatore fallimentare aveva presentato istanza di revoca, ma rigettata con provvedimento del GIP; a margine della stessa nota il G.E. disponeva di procedere nelle operazioni di vendita.
In sede di vendita ho contestato, con apposita istanza, al professionista delegato la nota pubblicizzata pochi giorni prima dell’asta nell’apposito sito web nella sezione “altre informazioni”.( quando ho stampato tutta la documentazione per partecipare alla vendita, la nota non era presente e quindi non ne sono venuto a conoscenza) Nella stessa istanza ho chiesto il ritiro del plico contenente l’offerta e tale istanza mi veniva rigettata dal professionista delegato. Non partecipando alla gara tra gli offerenti ho evitato il rischio di aggiudicazione.
Puntualizzo che tutti i partecipanti alla vendita giudiziale ( nessuno escluso ) non erano a conoscenza dell’avvenuto sequestro preventivo.
Il giorno dell’asta l’Ufficio della Procura ha delegato un funzionario della Guardia di finanza a presenziare le operazioni di vendita.
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie
Sulla scorta delle precisazioni ricevute, riteniamo di poter mantenere ferma la risposta che abbiamo fornito. Non ci sembra di riscontrare violazioni nell’operato del professionista delegato, poiché il provvedimento, non trascritto, non era conoscibile nel momento in cui egli ha provveduto a pubblicare l’avviso di vendita. Parimenti, trattandosi di misura cautelare potenzialmente insuscettibile di incidere sul prosieguo dell’esecuzione, la vendita ha correttamente seguito il suo corso.
Aggiungiamo, infine, che i sequestri per loro natura sono misure cautelari anticipatorie dell’effetto del provvedimento definitivo (confisca) e dunque potrebbero venir meno, nel caso di mancata pronuncia della sentenza di condanna. Il procedimento penale in seno al quale la misura è stata adottata, infatti, potrebbe concludersi con una decreto di archiviazione, con una sentenza di non luogo a procedere, con una sentenza di assoluzione, ecc…