inexecutivis
pubblicato
26 maggio 2017
Dalla lettura degli atti della procedura ricaviamo che non si tratta di una vendita disposta nell’ambito di una esecuzione individuale, bensì in seno ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012.
A proposito di queste vendite (assimilabili alle vendite fallimentari), l’art. 14 novies, comma 3 l. n. 3/20132 dispone che esse “sono effettuat[e] dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”.
La legge non contiene, neppure implicitamente, un rinvio alle norme del codice di procedura civile (il cui art. 490 prevede che anche la perizia di stima debba essere pubblicata sul sito internet), ma il riferimento alle adeguate forme di pubblicità legittima il soggetto interessato a richiedere, a nostro avviso, copia della perizia di stima.
Le suggeriamo, pertanto, di chiedere al liquidatore copia della perizia di stima.
Corretto ci sembra il fatto che la procedura non faccia riferimento all’offerta minima, trattandosi di istituto (collegato a quello dell’assegnazione) che non è previsto dalla legge n. 3/2012.