asta immobiliare e licenze

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  • Ultimo messaggio 18 maggio 2018
luamorgada pubblicato 15 maggio 2018

Buongiorno, 

vorrei partecipare ad un'asta immobiliare avente ad oggetto un complesso comprensivo di esercizi commerciali. tali immobili risultano, da perizia di stima, locati ad una società; tuttavia il contratto non è opponibile all'acquirente, come riportato dal perito estimatore, essendo il canone pattuito irrisorio.

Mi chiedevo, tuttavia, come fare per le licenze. In particolare, alcuni degli esercizi hanno ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, pertantanto la società locataria, presumo, è titolare di apposite licenze. Qualora dovessi aggiudicarmi l'immobile, come dovrei comportarmi con riferimento a queste licenze?

inoltre, nella struttura sono preseni beni mobili di proprietà dell'esecutato: che fine faranno?

ringraziando per la cortesia di quanti vorranno darmi una mano, auguro una buona giornata.

L.M.

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2018

Rispondiamo separatamente a ciascuna della due domande formulate.

Quanto alle licenze, non esistono, per la vendita esecutiva, regole diverse da quelle che disciplinano i normali trasferimenti immobiliari.

Sotto questo profilo, pertanto, la vendita giudiziaria è assimilabile ad una normale compravendita, e dunque per le licenze valgono le regole comuni.

Quanto ai beni mobili presenti nell'immobile osserviamo quanto segue.

L'art. 560, comma quarto, cpc, nel disciplinamre le modalità attraverso le quali si esegue l'ordine di liberazione (che il giudice emette al più tardi nel momento in cui l'immobile viene aggiudicato) prevede che Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode (ed in questo caso lei) intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

 

Quindi, della liberazione del fabbricato dai mobili si occupa il custode in sede di esecuzione dell'ordine di liberazione.

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