Asta immobile con contratto di affitto ma NON occupato

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  • Ultimo messaggio 21 novembre 2019
barny75 pubblicato 14 novembre 2019

Buongiorno,

sono interessato ad un immobile all'asta che ha un contratto di affitto 6+6 stipulato nel 2015, data antecedente all'esecuzione immobilare, quindi valido.

Allo stesso tempo l'immobile però risulta NON occupato, infatti non ci sono neanche i mobili, l'impianto elettrico deve essere terminato etc etc.

Ho qualcosa da preoccuparmi circa l'opponibilità del conduttore ?

 

 

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

La domanda formulata non contiene elementi sufficienti per consentirci un a risposta compiuta.

Proviamo tuttavia a fornire i criteri sulla scorta dei quali è possibile valutare se l’acquirente è tenuto o meno a rispettare la locazione.

In primo luogo occorre distinguere tra contratti stipulati dopo il pignoramento e contratti di locazione conclusi in data antecedente ad esso.

Con riferimento alle locazioni stipulate dopo il pignoramento, è facile osservare che le stesse saranno inopponibili alla procedura.

Con riferimento alle locazioni stipulate prima del pignoramento, occorre esaminare l’art. 2923 c.c., il quale nel disciplinare i rapporti tra locatore ed acquirente distingue quattro ipotesi:

1.    Locazioni di durata fino a nove anni: sono opponibili alla procedura se hanno data certa anteriore al pignoramento, laddove la data certa si ricava prevalentemente dalla registrazione del contratto, ai sensi dell’articolo 2704 c.c.;

2.    Locazioni di durata superiore nove anni: sono opponibili alla procedura se trascritte nei registri immobiliari prima del pignoramento. Ovviamente, ove la locazione ultranovennale non sia stata trascritta, essa sarà opponibile nei limiti del novennio, sempre che abbia comunque data certa.

3.    Locazioni prive di data certa: sono opponibili alla procedura se la detenzione è anteriore al pignoramento (La prova della detenzione può essere fornita con qualsiasi mezzo, e anche per presunzioni. A questo fine possono rilevare il certificato di residenza storico, l'intestazione delle utenze ed i bollettini di pagamento delle medesime, le quietanze di pagamento dei canoni, ecc…) ed in questo caso l’acquirente è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

4.    Locazioni il cui prezzo sia inferiore di un terzo a quello giusto o a quello risultante dalle precedenti locazioni: esse sono inopponibili alla procedura.

Infine, deve ricordarsi l’art. 1, comma 346 L. 30/12/2004, n. 311, il quale così recita: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.

A proposito di questa norma Cass. civ, sez. 3 -, 28 aprile 2017, n. 10498, ha osservato che “In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998”.

Ciò premesso, suggeriamo preliminarmente se effettivamente il contratto sia opponibile o meno sulla scorta delle indicazioni che le abbiamo fornito.

Quanto al fatto che esso non risulti occupato, le ragioni potrebbero essere le più disparate.

Potrebbe ad esempio esservi stato un recesso del conduttore, oppure ancora il conduttore potrebbe aver subito uno sfratto per morosità in quanto non versava i canoni.

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