Per rispondere all'interrogativo formulato occorre tenere in considerazione alcuni dati normativi.
Ai sensi dell'art. 107, l.fall. la vendita dei beni immobili non avviene al valore di stima bensì "sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni il modesto valore, da parte di operatori esperti". Questo vuol dire che il valore di mercato non è un paradigma imprescindibile della vendita fallimentare (così come non lo è nella vendita esecutiva) ma semplicemente un parametro di riferimento sulla cui scorta individuare il prezzo base.
Regola analoga disciplina le vendite esecutive individuali, laddove ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.c., l'esperto nominato per la stima tiene conto, nella determinazione del prezzo di vendita del valore complessivo, riducendolo in ragione:
dell’assenza della garanzia per vizi
degli gli oneri di regolarizzazione urbanistica
dello stato d’uso e di manutenzione
dello stato di possesso
dei vincoli e degli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo e delle eventuali spese condominiali insolute.
Queste norme che consentono di dire che il valore di mercato non deve necessariamente essere il prezzo base di vendita, ma al contrario non consentono affatto di escludere che il curatore possa portare di individuare il prezzo base del valore di mercato. Quanto alle ragioni per cui prima della perizia si conosca il prezzo base, onestamente non siamo in grado di indicarle. Non va escluso che siano in possesso di una bozza dell'elaborato peritale, che lo stimatore nominato ha già provveduto a redigere (la qualcosa non sarebbe in sé illegittima).