ASSEGNI CIRCOLARI PLURIMI

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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2018
marconero pubblicato 16 gennaio 2018

Buongiorno, vorrei chiedere se a vs avviso nulla osta, in considerazione del fatto che l' assegno circolare è come se fosse denaro contante, alla prestazione della garanzia da allegare all' offerta per un' asta tramite più di un assegno circolare; ad esempio un assegno della moglie ed uno del marito anche di importi diversi o con date diverse, oppure assegni che si sono ricevuti in pagamento e che non sono stati incassati, purché corrispondenti al totale della garanzia; ciò in considerazione del fatto che la quasi totalità degli avvisi di vendita riporta la dicitura di "assegno circolare" al singolare. Grazie

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inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2018

A nostro avviso la ipotesi prospettata nella domanda è praticabile.

Ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.

Ora, non ci sembra che il versamento della cauzione mediante pluralità di assegni circolari possa costituire causa di esclusione dalla gara. La previsione normativa appena citata, infatti, ci sembra rispettata poiché se nell’ordinanza di vendita è previsto che essa sia versata mediante assegno circolare, l’offerente che versi con questa modalità ha ossequiato quella disposizione, indipendentemente dal fatto che gli assegni siano uno o più.

Va poi aggiunto che, diversamente opinando, non si vede quale concreto interesse (delle parti o della procedura in quanto tale) possa essere salvaguardato dal considerare necessario, e dunque a pena di esclusione, che la cauzione sia versata con assegno unico.

Registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).

 

Tuttavia, ripetiamo, a nostro avviso la situazione prospettata nella domanda non pone un problema di mancato rispetto delle prescrizioni di vendita.

marconero pubblicato 19 gennaio 2018

concordo con quanto da voi esposto, bisognerà eventualmente convincere un delegato alla vendita che possa non essere d'accordo; certo è che vedersi invalidare l'offerta per tale motivo sarebbe un' eventualità assurda.

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2018

siamo d'accordo

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