assegnazione - calcolo spese di esecuzione

  • 201 Viste
  • Ultimo messaggio 21 novembre 2019
federica.vittorio pubblicato 14 novembre 2019

 con riferimento ad una proc. esec. imm. è pervenuta una istanza di assegnazione (il creditore vanta un credito inferiore al prezzo base d'asta). pertanto il creditore chiede di pagare il conguaglio tra credito e pb immobile oltre spese di esecuzione che verserà in 120 dall'assegnazione. 

il creditore  è primo datore di ipoteca. è intervenuta nella procedura anche equitalia con ipoteca di 2 grado. 

Domanda: è corretta l'istanza formulata dal creditore assegnatario?

2 domanda: in caso di assegnazione, nel calcolare le spese di esecuzione da versare oltre ad inserire compensi ctu, custode e compensi delegato (totalmente a carico del creditore), si dovrà già quantificare le spese di traserimento e cancellazioni ipoteche per consentire il pagamento nei 120 giorni?

grazie 

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

A nostro avviso l’istanza di assegnazione, nei termini formulata, è corretta.

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

A proposito delle spese di esecuzione da versare, riteniamo che tutte quelle indicate nel secondo quesito vadano calcolate, in quanto si tratta di spese di trasferimento (che gravano sull’aggiudicatario, e dunque anche sull’assegnatario). Lo stesso dicasi, in particolare, anche per le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Invero, anche se si ritiene da parte di taluni (secondo noi a ragione) che esse gravino sulla procedura, si tratterà pur sempre di spese di esecuzione, e dunque da versare a cura dell’aggiudicatario sulla base delle norme sopra richiamate.

Close