Assegnazione alloggi ai propri soci

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  • Ultimo messaggio 25 ottobre 2016
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Digitalfa pubblicato 23 ottobre 2016

Buongiorno,

Non ho compreso quanto riportato in perizia:

Richiesta del giudice:"Indichi (a) l’esistenza di formalità (iscrizioni e trascrizioni), (b) diritti reali a favore di terzi, (c) vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sugli immobili (ivi compresi vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dei beni e quelli connessi con il loro carattere storico-artistico), specificando quali resteranno a carico dell’acquirente e quali saranno cancellati o comunque risulteranno non opponibili all’acquirente"

 

"Relativamente al Regolamento di condominio, di cui ho ricevuto copia da QQQ societa' che amministra il condominio e a cui si rimanda per ulteriori dettagli, non emergono particolari limitazioni all'utilizzo dell'immobile salvo che:

- KKK all'atto di assegnazione degli alloggi ai propri soci conserva nei loro riguardi tutti i diritti che la derivazione di leggi vigenti e dello Statuto Sociale fino a completa estinzione del mutuo contratto con lo Stato e degli altri vincoli che legano i singoli soci assegnatari alla predetta Cooperativa Edilizia. Ad oggi l'amministratore riferisce che non ci sono vincoli particolari"

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2016

L’espressione utilizzata dalla perizia ci sembra criptica e non del tutto intellegibile.

Parrebbe di capire che sulla base del regolamento di condominio la Cooperativa edilizia conserva nei riguardi dei soci i diritti che derivano dalla legge, fino alla estinzione del mutuo (evidentemente contratto dalla cooperativa per la realizzazione degli alloggi).

 

Osserviamo in proposito che “Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. (Nella specie una società aveva acquistato tutte le unità immobiliari di un edificio, tranne una; poiché all'atto dell'acquisto essa aveva dichiarato di "ben conoscere ed accettare" le pattuizioni condominiali, una delle quali recava il divieto di uso alberghiero, è stato ritenuto che legittimamente i proprietari della suddetta unità abitativa si fossero opposti a che la società adibisse l'immobile acquistato ad albergo”. Cass. 31.7.2009, n. 17886).

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