Art. 54 ter D.L. 18/20 - Sulla sospensione delle procedure escutive sulla prima casa

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  • Ultimo messaggio 17 giugno 2020
fabrixox pubblicato 10 giugno 2020

Spett. inexecutivis,

in merito all'art. 54 ter del DL 18/20 (emergenza epidemiologica Covid-19) citato nell'oggetto di questa discussione, relativamente alla sospensione delle aste riguardanti la prima casa fino al 31.10.2020, vorrei sapere se, in merito alle fissazioni delle aste per immobili occupati a decorrere del 1.11.2020, dato che la vendita dovrà essere preceduta dall'integrale termine di legge di 45 giorni per la pubblicità legale, il mio dubbio è se i 45 giorni dovranno decorrere anch'essi dal 1.11.2020 e quindi le aste non potranno essere fissate prima del 16.12.2020, oppure se i 45 giorni potranno decorrere anche prima del giorno 1.11.2020, rendendo possibile la fissazione di un'asta con immobile occupato, anche - eventualmente - per giorno il 2.11.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 15 giugno 2020

Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 54-ter, il quale dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

I primi commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti, sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell’ambito dell’art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.

Ciò premesso va osservato che a norma dell’art. 627 c.p.c., durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto, salvo che il giudice non disponga diversamente. Applicando questa norma, si è da più parti ritenuto che, ferma restando la sospensione, e dunque il non compimento delle attività processuali in grado di nuocere al debitore (il pensiero corre evidentemente veloce all’ordine di liberazione), potrebbe essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione il compimento di tutti quegli atti che non interferiscono con l’esigenza che il legislatore ha inteso tutelare con il citato art. 54-ter, primo fra tutti il decreto di trasferimento (la cui esecuzione peraltro rimarrebbe comunque sospesa ai sensi dell’art. 103, comma sesto, d.l. 18/2020) ed il piano di riparto.

Detto questo, riteniamo che durante il semestre non possa decorrere il termine per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari e, dunque, il conseguente termine per il deposito delle offerte di acquisto, poiché si tratta di termini il cui decorso riverbera i propri effetti anche rispetto alla posizione del debitore, con particolare riferimento alla possibilità di richiedere la sospensione della procedura a norma dell’art 624 bis c.p.c. (a mente del quale l’istanza di sospensione concordata “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”) fino ad un massimo di 24 mesi, nonché alla possibilità di domandare il rinvio della vendita ai ex art. 161 disp. att. c.p.c..

Invero, il compimento degli adempimenti pubblicitari importerebbe inevitabilmente la decorrenza di questi termini, riducendo la forbice temporale a disposizione del debitore per attivarsi.

fabrixox pubblicato 15 giugno 2020

Come sempre, grazie mille!!

inexecutivis pubblicato 17 giugno 2020

Grazie a lei!

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