Buongiorno
in merito all'art 532 c.p.c. se le aste gia' eseguite fosserro 12 cosa sarebbe obbligato a fare il giudice?
In teoria non e' obbligato ha chiudere l'esecuzione?
grazie
Buongiorno
in merito all'art 532 c.p.c. se le aste gia' eseguite fosserro 12 cosa sarebbe obbligato a fare il giudice?
In teoria non e' obbligato ha chiudere l'esecuzione?
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Siamo dell’opinione che le procedure pendenti, nelle quali sia stato fissato un numero di vendite potenzialmente superiore a tre, non possano estinguersi se alla data di entrata in vigore del d.l. 59/2016 il numero di tre sia stato superato. Invero, il nuovo testo dell’art. 532 prevede che “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre degli esperimenti di vendita”.
La norma, pertanto, stabilisce il contenuto dell’ordinanza di vendita, e non avendo efficacia retroattiva non può incidere sul contenuto delle ordinanze di vendita già emesse.
Del resto, se il legislatore avesse voluto tener conto anche delle vendite già compiute, lo avrebbe affermato espressamente, come ha fatto con l’art. 4, comma 7, del medesimo decreto legge, laddove ha previsto (a proposito del fatto che nelle vendite immobiliari, dopo il quarto tentativo di vendita il prezzo base sia ridotto della metà) che ai fini dell’applicazione di quella disposizione si tenga conto anche degli esperimenti di vendita svolti prima dell’entrata in vigore del decreto.
Egreggio colleghi per rispondere al presente commento, con riferimento particolare all’art. 4, ‘Disposizioni in materia espropriazione forzata’, che è da annoverare tra le novità più importanti, specie sul numero degli esperimenti di vendita che non possono essere superiori a tre (il quarto è ipotesi eventuale). In altri e più chiari termini, tra le tante novità apportate alla procedura esecutiva dal D.L. n. 59/2016, particolare attenzione merita la previsione di un tetto massimo alle vendite giudiziarie dopo di che l’espropriazione si estingue.
Peraltro, a differenza delle altre novità contenute nel decreto, che entreranno in vigore a seguito della conversione in legge dello stesso, con riferimento al numero degli esperimenti di vendita e ai ribassi del prezzo dei beni venduti, la normativa, immediatamente operativa, ha efficacia retroattiva come si evince dal settimo comma dell’art. 4 del D.L., secondo cui «Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto».
Quindi per fare chiarezza si mentua quanto scritto sopra ..e quello che dice il presente articolo ,risultando evdente la fruttuosita dei 3 esperimenti di vendita con un plausibile ed eventuale 4 esperimento ..ma che la legge ha efficacia retroattiva e si calcolano anche gli esperimenti gia fatti.Tanto dovevo
Prendiamo atto della sua precisazione ma restiamo dell’opinione già espressa.
La modifica all’art. 532, introdotta dall’art. 4 co. 1, lett. c) del d.l. 59/16 non ha efficacia retroattiva.
Diversamente, solo con riferimento alle modifiche di cui all’art. 591, comma secondo, cpc, introdotte dall’art. 4 co. 1 lett. h), il comma settimo del medesimo art. 4 prevede: “Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto».
Prendiamo atto della sua precisazione ma restiamo dell’opinione già espressa.
La modifica all’art. 532, introdotta dall’art. 4 co. 1, lett. c) del d.l. 59/16 non ha efficacia retroattiva.
Diversamente, solo con riferimento alle modifiche di cui all’art. 591, comma secondo, cpc, introdotte dall’art. 4 co. 1 lett. h), il comma settimo del medesimo art. 4 prevede: “Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto».
Egregio colleghi ,inanzitutto vi ringrazio per la correttezza e risposta,ma ribadisco quanto detto pocanzi..quí non si parla di chi ha o può avere ragioni auspicabili.Qui si narra di fatto su questioni realmente percorribili e non opzionabili e resta il fatto che il decreto con i suoi articoli ribadisce il numero di esperimenti e l'efficacia retroattiva.Quì non si narra di fatti possibili o percorribili ,qui si parla di applicare con fermezza un decreto formato dai suoi articoli menzionati poco fa.Tanto dovevo,distinti saluti
Ribadiamo che l'efficacia retroattiva è prevista solo per l'art. 4, comma 1 let. h (che modifica l'art. 591 cpc) e non anche per l'art. 4, comma 1 let. c (che modifica l'art. 532).
Saluti.
Buonasera,
in merito DL. n. 59/2016, “ESECUZIONI IMMOBILIARI:il pignoramento finisce dopo 3 aste” secondo un legale “tale nuova norma vale e riguarda SOLO LE ESECUZIONI MOBILIARI e non quelle IMMOBILIARI” vorrei una Vs. opinione di conferma.Grazie anticipatissime. Nell’attesa, i più distinti saluti,
Paolo Mirra
Il legale ha ragione. Solo nella vendita mobiliare il nuovo testo dell’art. 532 prevede che il Giudice fissi al massimo tre tentativi di vendita da compiersi nel termine di sei mesi, dopo di che la procedura si estingue, a meno che uno dei creditori non abbia chiesto l’assegnazione dei beni pignorati.
Piuttosto, nell'esecuzione immobiliare potrebbe verificarsi il caso previsto dall'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:
- l’importo e la natura dei crediti, considerati sia complessivamente che singolarmente;
- l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;
- le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;
- il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.
Grazie mille della risposta, vi chiedo un chiarimento,ho letto l'articolo 532 e mi sembra che gli esperimenti di vendita possono riguardare anche gli l'immobili, non specifica se i beni sono immobiliari o mobiliari riporto uno stralcio,
Potete per cortesia chiarirmi questo punto. Grazie
Art. 532.
(Vendita a mezzo di commissionario).
Il giudice dell'esecuzione dispone la venditasenza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinche' proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
La norma si riferisce pacificamente ai soli beni mobili perché è inserita nella disciplina della esecuzione mobiliare. Non vi sono dubbi sul punto.
Grazie Mille
grazie a lei!